Revoca accoglienza per violazioni gravi e ripetute: rigetto cautelare per carenza di fumus (TAR Calabria n. 199 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di tutela cautelare, la revoca delle misure di accoglienza disposta nei confronti del cittadino straniero richiedente protezione internazionale è assistita da sufficiente fumus boni iuris quando si fondi su violazioni gravi e ripetute delle regole della struttura, qualificate dalla numerosità, dalla gravità e dalla reiterazione in un arco temporale circoscritto. L’omissione della comunicazione di avvio del procedimento risulta giustificata dall’urgenza di provvedere, ove gli episodi contestati abbiano generato una situazione di tensione tale da esporre a rischio l’incolumità degli operatori della struttura.
Il Fatto
La vicenda trae origine dal decreto con cui il Prefetto ha disposto la revoca delle misure di accoglienza nei confronti del cittadino straniero, ospite di una struttura del Sistema di accoglienza. Il provvedimento, adottato nel maggio 2026, è stato impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, unitamente agli atti presupposti e conseguenti.
Il ricorrente ha contestato la legittimità del decreto prefettizio, lamentando in particolare la violazione delle garanzie partecipative per l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento e l’erronea valutazione dei presupposti che avevano condotto alla revoca. Ha pertanto chiesto la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato in via cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato l’istanza cautelare alla luce dei parametri propri della fase incidentale, incentrati sulla sommarietà dell’accertamento del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Quanto al primo profilo, il Tribunale ha ritenuto le contestazioni mosse al ricorrente — episodi verificatisi in data 20 febbraio, 8 maggio e 10 maggio 2026 — non irragionevolmente inquadrabili in termini di violazioni gravi e ripetute delle regole della struttura. La valutazione ha assunto particolare rilievo alla luce della relazione di servizio della coordinatrice della struttura, che descriveva il ricorrente come frequentemente coinvolto in episodi conflittuali e risse, nonché caratterizzato da atteggiamenti provocatori verso gli altri beneficiari.
Il Collegio ha valorizzato, quale elemento decisivo, la numerosità, la gravità — tale da richiedere l’intervento delle Forze dell’Ordine — e la reiterazione degli episodi in un arco temporale relativamente circoscritto. Tali elementi, letti unitariamente, hanno condotto il Tribunale a escludere la manifesta irragionevolezza della scelta prefettizia di revocare le misure di accoglienza.
Con riferimento alla dedotta violazione delle garanzie partecipative, il Tribunale ha riconosciuto la sussistenza di un’urgenza di provvedere idonea a giustificare l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento. Il verificarsi di due episodi nel maggio 2026, a breve distanza l’uno dall’altro, e la situazione di tensione scaturita, con conseguente rischio per l’incolumità degli operatori, hanno integrato i presupposti per l’adozione del provvedimento in via d’urgenza.
All’esito, il Tribunale ha rigettato l’istanza cautelare, condannando il ricorrente al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in complessivi euro 800,00, oltre accessori di legge se dovuti.
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Nota della Redazione
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