Accesso agli atti: no a richieste massive ed esplorative (TAR Sicilia n. 2611 del 08.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di accesso ai documenti amministrativi il perimetro oggettivo è circoscritto esclusivamente agli atti indicati nella domanda formulata in via amministrativa, con la conseguenza che le richieste introdotte solo in corso di causa sono estranee alla decisione. L’ostensione presuppone l’esistenza certa del documento, grava sull’amministrazione destinataria l’onere di indicare sotto la propria responsabilità gli atti inesistenti o mai formati, con obbligo di esplicitare in modo dettagliato le ragioni concrete di tale impossibilità. Sono inammissibili le richieste massive e generiche, che si configurano come strumenti esplorativi di controllo generalizzato dell’azione amministrativa. È invece suscettibile di accesso documentale l’atto endo-procedimentale che ha concorso alla formazione della volontà dell’ente, anche se prodromico a un successivo contenzioso.

Il Fatto

La ricorrente, già dipendente di un Ordine professionale fino al 21.07.2025, ha chiesto in data 9.10.2025 l’accesso a tre gruppi di documenti: la documentazione relativa all’instaurazione del proprio rapporto di lavoro, il parere reso da uno Studio di consulenza del lavoro e ogni ulteriore atto che avesse concorso alla formazione della volontà dell’ente, tra deliberazioni, verbali, audizioni, relazioni e pareri legali o tecnici.

L’Ordine ha trasmesso il solo fascicolo personale, negando il resto. La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per la declaratoria del diritto alla visione e all’estrazione di copia della documentazione residua.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla funzione del procedimento di accesso disciplinato dall’art. 116 c.p.a.: verificare se il richiedente abbia diritto a conoscere i documenti non consegnati per esplicito diniego o tacito rigetto. Da qui la delimitazione del perimetro oggettivo agli atti della domanda amministrativa, criterio che governa l’intera decisione.

Sul parere legale del docente universitario, la improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse consegue alla sua integrale acquisizione, essendo stato depositato nel giudizio di lavoro. Nemmeno le ricevute PEC richieste con l’ultima memoria modificano l’esito, emergendo dagli allegati alla costituzione dell’Ordine.

Quanto al parere dello Studio di consulenza del lavoro, manca la prova della sua effettiva formalizzazione scritta. L’amministrazione ha dichiarato di aver acquisito solo verbalmente i rilievi critici. Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui l’ordine di esibizione non può riguardare i documenti mai formati, fermo l’onere della P.A. di indicare gli atti inesistenti (TAR Catanzaro n. 224/2024). Inoltre il contenuto sostanziale dei rilievi risultava già noto alla ricorrente tramite la nota del 6/5/2025.

Le richieste sui verbali del Consiglio direttivo e dell’assemblea per venti anni e sul registro di protocollo non sono riconducibili alla domanda originaria, difettano di attinenza alla posizione tutelata e assumono carattere generico ed esplorativo. Il Collegio richiama il principio per cui le richieste massive e generiche, strumenti esplorativi di controllo diffuso, non sono ammissibili (Cons. Stato n. 1275/2026).

È invece fondato il ricorso quanto alla omessa esibizione della nota prot. 402 del 2024, con cui si sarebbe disposta d’urgenza la trattazione della presunta nullità contrattuale: atto incidente sulla sfera giuridica della ricorrente e inquadrabile tra quelli che hanno concorso alla formazione della volontà dell’ente. Spese compensate per reciproca soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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