Sei scatti stipendiali nella base di calcolo del TFS dell’Arma dei Carabinieri (TAR Sicilia n. 2609 del 07.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito con modificazioni dalla legge n. 472/1987, riconosce i sei scatti stipendiali ai fini del trattamento di fine servizio e del calcolo della base pensionabile a tutte le forze di polizia, a ordinamento civile o militare. Il richiamo che l’art. 6 del medesimo decreto compie all’art. 16 della legge n. 121/1981 ricomprende l’Arma dei Carabinieri; l’art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010 conferma l’applicabilità della disciplina al personale militare. L’inclusione dei sei scatti nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita è dovuta al dipendente cessato dal servizio in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi. Sugli importi spettanti non si cumulano interessi legali e rivalutazione monetaria, dovendosi riconoscere la maggior somma tra i due.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente all’Arma dei Carabinieri, è cessato dal servizio a domanda dopo il compimento dei 55 anni di età e con oltre 35 anni di servizio utile contributivo. Ha chiesto l’accertamento del diritto a ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, nonché la condanna dell’amministrazione alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita e alla corresponsione delle differenze, oltre interessi e rivalutazione.
L’I.N.P.S. si è costituito in giudizio senza spiegare difese. La causa è stata posta in decisione all’udienza pubblica del 24 luglio 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal dato letterale dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, che accorda “sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio”, comprensivo della retribuzione individuale di anzianità e dei benefici stipendiali richiamati. Il lato soggettivo della disposizione individua il personale della Polizia di Stato, anche dei ruoli speciali, e il personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate.
La giurisprudenza consolidata, cui il TAR dichiara di aderire, ha chiarito che la norma amplia gli incrementi premiali già disposti dal precedente art. 6 dello stesso decreto e si applica a tutte le forze di polizia, a ordinamento civile o militare. A sostegno è funzionale il richiamo che l’art. 6 opera all’art. 16 della legge n. 121/1981, che nell’ambito delle forze di polizia ricomprende anche l’Arma dei Carabinieri, come affermato dal Cons. Stato, sez. II, n. 2831 e n. 2833 del 2023.
Il Collegio valorizza inoltre l’art. 1911, comma 3, del codice dell’ordinamento militare, secondo cui al personale delle forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l’art. 6-bis. La disposizione, letta nel suo tenore letterale, non innova l’ordinamento ma ne conferma l’assetto, in linea con C.G.A.R.S. n. 1329, n. 1331 e n. 1326 del 2022.
Su queste basi il ricorso è accolto. Il ricorrente possiede i requisiti soggettivi e oggettivi per il riconoscimento del beneficio, che va incluso nella base di calcolo del trattamento di fine servizio. Il TAR esclude invece il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, richiamando la regola dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, che ha esteso ai crediti di lavoro il divieto già previsto per i crediti previdenziali dall’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991: al lavoratore spetta la maggior somma tra i due importi.
L’I.N.P.S. è pertanto condannato alla rideterminazione e alla liquidazione dell’indennità, detratte le somme già corrisposte, oltre accessori di legge. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie, IVA, CPA e contributo unificato.
Nota della Redazione
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