Revoca del porto d’armi per conflitto familiare e giudizio prognostico di inaffidabilità (TAR Sicilia n. 2612 del 08.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di armi, la licenza di porto d’armi può essere revocata in presenza di un giudizio prognostico di inaffidabilità del titolare, fondato su un apprezzamento ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell’abuso. L’Amministrazione può valorizzare, nella loro obiettività, sia fatti di reato sia vicende e situazioni personali prive di rilevanza penale e non attinenti alla materia delle armi, purché concretamente avvenute e sintomatiche di un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica. Un contesto di acceso conflitto familiare è idoneo a sostenere la revoca, a prescindere dall’esito del procedimento penale e dalla remissione della querela. La natura non sanzionatoria, ma cautelare e preventiva, del provvedimento giustifica il ricorso al criterio del più probabile che non, in luogo di quello penalistico dell’al di là di ogni ragionevole dubbio.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente di una ditta di trasporti e appassionato di tiro a volo, è titolare di porto d’armi. In data 23 febbraio 2023 i militari della Stazione dei Carabinieri competente provvedevano al ritiro cautelare di armi e munizioni, contestualmente ritirando anche il porto d’armi, a seguito di una denuncia per minacce e lesioni presentata dal fratello. Il relativo procedimento penale si concludeva con decreto di archiviazione del 27 aprile 2023.
Il 5 marzo 2024 il ricorrente richiedeva la restituzione della licenza. Il 18 aprile 2024 la Questura notificava la comunicazione ex art. 10-bis legge n. 241/1990, preannunciando l’intenzione di revocare il titolo. Nonostante la memoria partecipativa, il 17 luglio 2024 veniva notificato il provvedimento di revoca, impugnato davanti al TAR Sicilia con censure relative all’assenza di pericolosità, alla insussistenza dei fatti, alla mancata considerazione del percorso di legalità del ricorrente e alla violazione dell’art. 335-bis cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla premessa che la possibilità di detenere e portare armi costituisce ipotesi eccezionale nell’ordinamento. Richiama la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 440/1993 e n. 109/2019) e amministrativa, secondo cui la revoca può essere adottata sulla base di un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell’abuso, potendo assumere rilevanza anche fatti isolati ma significativi.
L’Amministrazione può quindi valorizzare sia fatti di reato sia vicende e situazioni personali prive di rilevanza penale e non attinenti alle armi, da cui desumere la non completa affidabilità del soggetto. L’ampiezza di tale discrezionalità si spiega alla luce della natura non sanzionatoria, ma cautelare e preventiva, dei provvedimenti in esame.
Nel caso concreto, il decreto questorile si fonda su una situazione di acceso contrasto tra il ricorrente e il fratello, sfociata in una querela poi archiviata. Il Collegio osserva che il ricorrente non smentisce i dissidi e anzi conferma di aver subito un’aggressione fisica, con referto medico del 24 febbraio 2023. Una siffatta litigiosità tra fratelli è sufficiente a motivare la revoca, poiché appare indice del pericolo che fatti antigiuridici possano accadere in futuro.
Non rileva, in senso contrario, la remissione della querela né l’archiviazione: la Sezione ha già chiarito che il fatto ostativo va valutato nella sua obiettiva dimensione storica, a prescindere dall’esito del giudizio penale. Analogamente, non scalfisce il provvedimento il comportamento legalitario tenuto in una diversa circostanza, estranea al conflitto.
Quanto all’art. 335-bis cod. proc. pen., la sua modifica ad opera della Riforma Cartabia non sottrae la vicenda, nei suoi contorni extra penali, alle valutazioni dell’Autorità di pubblica sicurezza, richiedendosi solo un particolare onere motivazionale, nella specie sussistente. Il giudizio prognostico si fonda sul criterio del più probabile che non, che soppianta in questa materia il canone penalistico. Il ricorso è pertanto rigettato, con spese compensate.
Nota della Redazione
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