Accesso atti progressioni carriera dipendenti gestore servizio pubblico (Cons. Stato n. 6762 del 02.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso documentale disciplinato dagli artt. 22 e 23 della legge n. 241 del 1990 si esercita anche nei confronti del gestore di un pubblico servizio, indipendentemente dal titolo giuridico in base al quale il servizio è gestito. Rientrano nell’ambito ostensibile non solo le procedure selettive per l’assunzione del personale, ma anche le progressioni in carriera e i provvedimenti di auto-organizzazione degli uffici, in quanto attività strumentali all’organizzazione del servizio pubblico e dunque di pubblico interesse ai sensi dell’art. 22, primo comma, lettera e), della legge n. 241 del 1990. Il dipendente che agisca per la tutela della propria posizione professionale è titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale, purché dall’istanza emergano le ragioni e il nesso di strumentalità con la situazione giuridica finale. Non spetta invece all’amministrazione detentrice né al giudice amministrativo valutare la decisività del documento nel giudizio eventualmente instaurato.
Il Fatto
Un dipendente di una società concessionaria della gestione della rete ferroviaria nazionale presenta istanza di accesso documentale per ottenere i bandi, gli avvisi di personale, i verbali delle commissioni esaminatrici e le disposizioni organizzative relative alle progressioni di carriera di alcuni colleghi, in un arco temporale determinato e con indicazione nominativa degli interessati. Il dipendente assume di aver subito una mancata progressione professionale rispetto ad altri colleghi della medesima struttura.
La società nega l’accesso. Il TAR Puglia, con sentenza n. 96 del 27 gennaio 2026, accoglie il ricorso, annulla il diniego e condanna la società a consentire l’ostensione. La società propone appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato affronta anzitutto la questione soggettiva. La società appellante, controllata dalla holding del gruppo e indirettamente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, gestisce la rete ferroviaria nazionale e un servizio pubblico quale il trasporto su rotaie. Alla luce dell’Adunanza plenaria n. 16 del 2016, essa rientra tra gli organismi di diritto pubblico e tra i gestori di pubblici servizi, con conseguente applicazione dell’art. 23 della legge n. 241 del 1990.
Quanto ai limiti oggettivi, il Collegio osserva che le procedure di selezione del personale e quelle relative alle progressioni in carriera devono essere sottoposte all’esercizio del diritto di accesso. Si tratta di attività funzionalmente collegata all’organizzazione del servizio, che non ha soli riflessi interni, essendo strumentale all’erogazione dell’utilità alla collettività. Di qui le esigenze di trasparenza su cui si fonda il sistema dell’accesso. La conferma è nella Adunanza plenaria n. 4 del 1999 e nella stessa Adunanza plenaria n. 16 del 2016, che pur delimitando l’ambito include le progressioni e i provvedimenti di auto-organizzazione.
Sul piano dell’interesse, la Corte rileva che dall’istanza emergono sia le ragioni della richiesta sia l’intenzione di agire in giudizio. Sussiste quindi il nesso di strumentalità tra documentazione, pregiudizi asseriti e tutela azionabile. L’accesso è necessario per colmare il deficit di conoscenza e consentire al dipendente di decidere se avviare o proseguire il giudizio. Il riferimento è alla Adunanza plenaria n. 4 del 2021, che richiede la strumentalità necessaria e un interesse dotato di immediatezza, concretezza e attualità.
Il Collegio precisa che né l’amministrazione detentrice né il giudice amministrativo devono svolgere valutazioni sulla influenza o decisività del documento nel giudizio instaurato, competendo tale apprezzamento all’autorità giudiziaria investita della questione. Sono quindi disattese le censure sul difetto di interesse e di legittimazione.
Infine, quanto alla genericità dell’istanza, essa è delimitata sotto il profilo temporale e con riferimento ai colleghi interessati, sicché la società era in grado di risalire agli atti richiesti. L’istanza è inoltre diversa da quella presentata nel 2021, riguardando documentazione successiva. L’appello è integralmente rigettato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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