Rapporti esauriti e riallineamento dell’anzianità nel pubblico impiego (Cons. Stato Sez. VI n. 6758 del 02.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’efficacia retroattiva delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale incontra il limite dei rapporti esauriti, quali devono considerarsi, nel pubblico impiego, gli atti di inquadramento consolidatisi per il decorso del termine decadenziale di impugnazione. La circostanza che il rapporto di impiego sia ancora in corso non esclude il carattere definitivo delle singole situazioni giuridiche che ne costituiscono il contenuto. Ne deriva che l’anzianità giuridica riconosciuta dalla Corte costituzionale n. 224 del 2020 non può essere fatta valere in una successiva procedura selettiva, quando gli atti di inquadramento non siano stati tempestivamente contestati. Il giudice comune, inoltre, non può procedere alla disapplicazione di una norma di legge, neppure se già dichiarata incostituzionale, essendo il sindacato riservato in via esclusiva alla Corte costituzionale.

Il Fatto

L’appellante, appartenente alla Polizia di Stato, era stato promosso alla qualifica di vice sovrintendente per meriti straordinari ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. n. 335 del 1982, con decorrenza dalla data dei fatti posti a fondamento della promozione. La Corte costituzionale n. 224 del 2020 aveva poi dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 75, comma 1, del d.P.R. n. 335 del 1982, nella parte in cui non prevedeva il riallineamento della decorrenza giuridica della qualifica attribuita per meriti straordinari.

Il dipendente ha partecipato a un concorso interno per titoli. La Commissione esaminatrice ha valutato i titoli di servizio sulla base delle decorrenze risultanti dallo stato matricolare, senza considerare il riallineamento. Escluso dalla posizione utile in graduatoria, egli ha impugnato gli atti della procedura davanti al TAR Lazio, che ha respinto il ricorso per consolidamento delle posizioni di ruolo. Di qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta il tema degli effetti nel tempo delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale. Richiamando il combinato disposto dell’art. 136 Cost. e dell’art. 30 della legge n. 87 del 1953, rileva che la retroattività incontra il limite dei rapporti esauriti.

Tra questi ultimi rientrano, nell’ambito del pubblico impiego, gli atti di inquadramento consolidatisi per mancata impugnazione nel termine decadenziale. Il carattere ancora in corso del rapporto di lavoro non vale a escludere la definitività delle singole situazioni giuridiche che ne costituiscono il contenuto: anche nei rapporti di durata, singoli provvedimenti amministrativi possono consolidarsi e divenire insensibili alle successive declaratorie di illegittimità costituzionale.

La Corte sottolinea la conseguenza pratica del contrario avviso: ogni successiva procedura selettiva consentirebbe di rimettere indirettamente in discussione atti ormai inoppugnabili, eludendo il regime decadenziale previsto per l’azione di annullamento. L’appellante, impugnando la graduatoria, mira in realtà al medesimo risultato sostanziale che avrebbe potuto conseguire solo contestando tempestivamente gli atti di inquadramento.

Quanto al secondo motivo, il Collegio esclude che il giudice comune possa procedere, anche d’ufficio, alla disapplicazione di norme di legge ritenute incostituzionali. Il sistema di sindacato accentrato delineato dalla Costituzione riserva in via esclusiva alla Corte costituzionale la declaratoria di illegittimità delle norme primarie. Il principio vale anche quando la disposizione sia già stata dichiarata incostituzionale, ma continui a regolare i rapporti esauriti.

L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità delle questioni trattate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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