Accesso agli atti di selezione per incarico di alta professionalità (TAR Sicilia n. 29 del 07.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Colui che ha preso parte a una procedura selettiva per l’attribuzione di un incarico dirigenziale ha un interesse diretto, attuale e concreto ad accedere agli atti della selezione, per il fatto stesso di avervi partecipato e a prescindere dall’esigenza di tutelare la propria posizione in giudizio. Il diritto di accesso si estrinseca nella visione e nell’estrazione di copia e ha ad oggetto tutti gli atti riguardanti la partecipazione dei candidati, comprese le valutazioni degli altri concorrenti. In materia di accesso agli atti non sussiste l’esigenza di tutelare la riservatezza dei singoli candidati, i quali, partecipando alla selezione, hanno implicitamente acconsentito all’ostensione delle loro domande e dei documenti allegati, uscendo dalla propria sfera giuridica personale e non assumendo la veste di controinteressati. Ai sensi dell’art. 5, d.P.R. n. 184 del 2006, ogni partecipante può chiedere l’accesso informale a tutti gli atti versati nel procedimento, anche dagli altri concorrenti.

Il Fatto

Il ricorrente ha presentato istanza di accesso agli atti in relazione alla procedura per la valutazione dei requisiti utili all’attribuzione di un incarico di “altissima professionalità”, conclusa con deliberazione della Direttrice Generale. L’istanza riguardava deliberazioni precedenti, la propria scheda di valutazione di prima istanza, la valutazione del Collegio Tecnico con relativa pesatura, i verbali del Collegio e le valutazioni relative agli incarichi conferiti nella procedura.

Formatosi il silenzio-diniego ai sensi dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990, il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 116 c.p.a. In corso di causa l’amministrazione ha trasmesso una nota di parziale riscontro, indicando la pubblicazione di alcuni atti sul sito istituzionale e dichiarando l’inesistenza di altri. Da qui il ricorso per motivi aggiunti avverso il parziale diniego.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, avendo l’amministrazione fornito risposta all’istanza con nota dell’8 agosto 2025, gravata con i motivi aggiunti.

Nel merito, il ricorso per motivi aggiunti è stato accolto solo in parte. Quanto ai documenti da 1 a 4, l’amministrazione ha fornito il collegamento ipertestuale alla pagina del sito istituzionale dove reperirli, in ragione dell’obbligo di pubblicazione ex d.lgs. n. 33/2013. Quanto ai punti 5 e 6, il Policlinico ha dichiarato che tali documenti non esistono con riferimento al ricorrente, sicché l’istanza deve ritenersi soddisfatta in senso negativo.

Il Tribunale ha invece ritenuto fondata la domanda relativamente ai punti 7 e 8, avendo il ricorrente formalmente partecipato alla procedura di cui all’art. 22 CCNL Sanità 2019-2021 per l’attribuzione degli incarichi di alta professionalità e specializzazione. Il Collegio ha richiamato il principio per cui chi partecipa a una selezione ha interesse ad accedere agli atti della selezione stessa.

Quanto all’eccezione sulla mancata evocazione di controinteressati, il Collegio ha richiamato l’indirizzo secondo cui non può dichiararsi inammissibile il ricorso per omessa notifica quando l’amministrazione non abbia consentito la partecipazione di altri soggetti in sede procedimentale. Ha poi aderito all’orientamento per cui, nei procedimenti di evidenza pubblica e, per identità di ratio, in quelli concorsuali, non sussiste l’esigenza di tutelare la riservatezza dei candidati, che non assumono la veste di controinteressati. Ai sensi dell’art. 5, d.P.R. n. 184 del 2006, ogni partecipante può chiedere l’accesso informale agli atti versati nel procedimento.

Il ricorso per motivi aggiunti è stato quindi accolto nei limiti indicati, con ordine all’amministrazione di consentire l’accesso agli atti entro trenta giorni. Le spese sono state compensate per la parziale reciproca soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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