Condanna per stupefacenti non ostativa al rinnovo del permesso (TAR Lazio n. 9935 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La pronuncia di Corte cost. n. 88/2023 ha superato il precedente orientamento per cui le condanne, anche non definitive, per reati in materia di stupefacenti ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990 fossero automaticamente ostative al rinnovo del permesso di soggiorno. Ne deriva l’onere dell’autorità amministrativa di verificare in concreto l’attualità e la concretezza della pericolosità sociale del richiedente, bilanciando l’interesse alla sicurezza pubblica con i diritti fondamentali dello straniero, anche alla luce dell’art. 8 CEDU. Tuttavia, la presenza di ulteriori condanne e l’adozione dell’avviso orale ex art. 3 d.lgs. n. 159/2011 legittimano il diniego, qualora evidenzino una pericolosità non meramente presunta. La risalenza dei fatti e la nuova giurisprudenza legittimano comunque la riproposizione dell’istanza.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, dopo l’ingresso in Italia e la presentazione dell’istanza di protezione internazionale, otteneva nel 2018 un permesso di soggiorno per “casi speciali” ai sensi dell’art. 1, comma 9, d.l. n. 113/2018. Nel 2020 presentava istanza per la conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato. A distanza di anni, l’Amministrazione comunicava il preavviso di diniego ex art. 10-bis legge n. 241/1990, segnalando la sussistenza di due sentenze di condanna per reati in materia di stupefacenti e di resistenza a pubblico ufficiale, nonché un deferimento per il reato di cui all’art. 388 cod. pen. e un avviso orale. Con il provvedimento impugnato, il Questore di Roma rigettava l’istanza di conversione. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 6 legge n. 241/1990, l’erronea applicazione dell’art. 19 d.lgs. n. 286/1998 e l’insussistenza dei presupposti di attualità e concretezza della pericolosità sociale.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha inquadrato la questione alla luce della sentenza Corte cost. n. 88/2023, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, nella parte in cui ricomprendeva tra le ipotesi di condanna automaticamente ostative quelle per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e quelle definitive per l’art. 474 cod. pen., senza prevedere una verifica concreta della pericolosità sociale.
Ne consegue il superamento del precedente indirizzo giurisprudenziale, che riteneva non necessario un giudizio di valutazione della pericolosità, essendo effettuato in via presuntiva dal legislatore. Il Collegio richiama il principio di proporzionalità e la necessità di considerare elementi come la lieve entità del fatto, il tempo trascorso e il livello di integrazione sociale raggiunto. L’unica eccezione all’automatismo, già riconosciuta dall’art. 5, comma 5, cit., è costituita dai legami familiari che impongono una ponderazione con la gravità del reato.
Applicando tali principi al caso concreto, il TAR osserva come la decisione del ricorrente non possa beneficiare dell’effetto demolitorio della pronuncia costituzionale. A differenza delle ipotesi considerate dalla Consulta, il ricorrente risulta aver commesso altri reati ed essere stato destinatario di un avviso orale, elemento che rafforza la valutazione negativa seppur non puntualmente esplicitata nell’atto impugnato, all’epoca giustificata dalla mera riconduzione alla fattispecie ostativa.
Il Collegio, pur evidenziando perplessità sulla portata della sentenza costituzionale, rileva che la pluralità dei precedenti e il provvedimento di prevenzione fondano un giudizio di pericolosità attuale e concreta, non meramente presunta. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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