Ottemperanza al giudicato lavoristico e nomina del commissario ad acta (TAR Calabria n. 969 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta il perdurante inadempimento dell’amministrazione al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario e, decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica, ordina l’esecuzione integrale della pronuncia entro un termine perentorio. Ove l’amministrazione resti inerte, è legittima la nomina sin d’ora di un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva, compiendo ogni atto necessario, incluse le variazioni di bilancio. Le spese per l’attività commissariale restano a carico dell’amministrazione inadempiente, perché comprese nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal giudice del lavoro una pronuncia di condanna del Ministero dell’Istruzione al pagamento dell’emolumento accessorio relativo alla retribuzione professionale docenti per il servizio effettivamente prestato in un determinato anno scolastico, calcolato secondo i criteri del CCNI del 31.08.1999 e del CCNL del 15.03.2001, oltre interessi legali e spese.
Formatosi il giudicato, e avanzata senza esito la richiesta di pagamento, la ricorrente ha proposto actio iudicati davanti al TAR, chiedendo l’ottemperanza della sentenza e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che era decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza e che l’inadempimento dell’amministrazione persisteva. Su questa base ha ritenuto fondata l’azione proposta ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il Ministero deve pertanto eseguire integralmente la sentenza del giudice del lavoro, secondo le prescrizioni in essa contenute, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della decisione, a cura di parte ricorrente.
Per il caso di inutile decorso di tale termine, il TAR ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento competente, affinché, su istanza di parte e decorso un ulteriore termine di sessanta giorni, provveda in via sostitutiva a dare esecuzione alla pronuncia, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio.
Quanto alle spese dell’eventuale attività commissariale, il Collegio le ha poste a carico dell’amministrazione inadempiente, in quanto comprese per legge nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. A sostegno ha richiamato l’art. 5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015: la disposizione, pur dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
Le spese del giudizio hanno seguito la soccombenza, con liquidazione in favore della ricorrente e distrazione ai procuratori dichiaratisi antistatari. Il ricorso è stato così accolto.
Nota della Redazione
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