Accesso agli atti SIAE: giurisdizione del giudice ordinario (Cass. civ. Sez. Un. n. 2223 del 22.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie in cui si controverte del diritto di accesso ai documenti detenuti dalla SIAE rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. L’art. 1, comma 2, legge n. 2 del 2008 devolve alla giurisdizione ordinaria tutte le controversie concernenti l’attività dell’ente, salva la sola competenza tributaria, e collega tale devoluzione alla natura privatistica dell’attività di intermediazione dei diritti d’autore. La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di accesso, prevista dall’art. 133, comma 1, lett. a), n. 6, cod. proc. amm., non può quindi estendersi all’impugnazione del diniego opposto dalla Società. Il processo di liberalizzazione del mercato dei diritti d’autore, seguito al d.lgs. n. 35 del 2017 attuativo della direttiva 2014/26/UE, consolida la gestione con modalità privatistiche e rende incoerente una disparità di trattamento tra associati a SIAE e aderenti agli altri organismi di gestione collettiva.
Il Fatto
Un artista, autore e compositore associato alla SIAE, aveva presentato istanza di accesso documentale ai sensi degli artt. 22 ss. legge n. 241 del 1990 per ottenere la documentazione amministrativo-contabile relativa alle royalties maturate su alcune opere musicali affidate all’intermediazione della Società. La SIAE aveva rigettato la richiesta con nota del 9 marzo 2022, eccependo l’inapplicabilità della disciplina invocata e la carenza dei relativi presupposti.
L’istante ha impugnato il diniego davanti al TAR Lazio. Dopo l’ordinanza di integrazione del contraddittorio, la SIAE ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione, sostenendo che l’attività di intermediazione è soggetta esclusivamente al diritto privato e che non può trovare spazio l’istituto dell’accesso documentale. La questione è giunta alle Sezioni Unite.
La Motivazione della Corte
La ricorrente ha dedotto il difetto della giurisdizione esclusiva amministrativa, richiamando l’art. 1, comma 2, legge n. 2 del 2008 e la liberalizzazione del mercato dell’intermediazione. Il Collegio ha ricostruito la disciplina dell’accesso, distinguendo quello documentale dall’accesso civico del d.lgs. n. 33 del 2013, e ha ricordato che le relative controversie spettano in via generale al giudice amministrativo.
Tale giurisdizione non può però estendersi all’impugnazione del diniego posto in essere dalla SIAE. L’art. 1, comma 2, legge n. 2 del 2008 presenta, secondo le Sezioni Unite n. 8238 del 2020, una formulazione ampia e omnicomprensiva, che devolve al giudice ordinario tutte le controversie relative all’attività dell’ente, eccettuate solo quelle tributarie. La devoluzione riflette la natura privatistica dell’ente e della sua attività istituzionale e si coniuga con il processo di aziendalizzazione e con la cessazione del regime monopolistico.
Il Collegio ha valutato l’orientamento secondo cui il difetto di giurisdizione basato sulla non assoggettabilità dell’ente alla normativa sull’accesso integrerebbe una questione di merito, e non di giurisdizione. Ha osservato che quella strada sarebbe percorribile solo se si ritenesse che l’art. 1, comma 2 non riguardi il diritto di accesso, ma la formulazione della norma non consente tale approdo.
La conclusione trova conferma nel precedente delle Sezioni Unite n. 18893 del 2023, che ha enunciato il principio per cui le controversie sul diritto di accesso agli atti conservati dalla SIAE spettano al giudice ordinario, in coerenza con l’attuazione della direttiva 2014/26/UE e con l’apertura del mercato ad altri organismi di gestione collettiva.
Le Sezioni Unite hanno quindi dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, rimettendo al merito la decisione sulle spese del regolamento.
Nota della Redazione
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