Difensore d’ufficio dell’irreperibile: compenso subito dopo la sentenza ex art. 420-quater c.p.p. (Cass. civ. Sez. II n. 20797 del 23.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 420-quater c.p.p. per l’irreperibilità dell’imputato costituisce provvedimento a contenuto decisorio, idoneo a definire il giudizio, poiché la riapertura del processo è consentita dalla norma nel solo caso di successivo reperimento dell’imputato. Essa va quindi considerata provvedimento conclusivo della fase processuale antecedente alla sua emanazione. Il difensore d’ufficio che abbia svolto la propria opera in tale fase ha diritto di ottenere la liquidazione del compenso subito dopo l’emissione della sentenza, ai sensi dell’art. 82, secondo comma, del d.P.R. n. 115 del 2002, senza attendere lo spirare del termine previsto dal terzo comma della medesima disposizione.

Il Fatto

Un avvocato, difensore d’ufficio di un imputato irreperibile nominato in sostituzione del difensore di fiducia, aveva chiesto la liquidazione del compenso per l’attività svolta in un processo penale conclusosi con sentenza di non doversi procedere ex art. 420-quater c.p.p. La richiesta era stata respinta.

Il Tribunale di Milano, in sede di opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, aveva rigettato la doglianza, ritenendo che la sentenza ex art. 420-quater c.p.p., per la sua natura “bifronte”, non fosse provvedimento a contenuto decisorio, con esclusione del diritto al compenso. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione, resistito dal Ministero della Giustizia.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina con priorità il motivo concernente il diritto al compenso. La ricorrente denuncia la violazione degli artt. 82 e 117 del d.P.R. n. 115 del 2002, dell’art. 12 del d.m. n. 55 del 2014 e dell’art. 420-quater c.p.p., sostenendo che tale sentenza è idonea a concludere una fase processuale.

Il Collegio ricostruisce la disciplina dopo la riforma “Cartabia” (art. 23, comma primo, lett. e), del d.lgs. n. 150 del 2022). La relazione illustrativa chiarisce che la pronuncia “definisce il procedimento”, con effetto decisorio. Il secondo comma dell’art. 420-quater c.p.p. elenca gli elementi propri di ogni decisione: intestazione, autorità, generalità delle parti, capo di imputazione, esito delle ricerche, data conclusiva delle stesse, dispositivo, data e sottoscrizione. La sentenza contiene quindi tutti i requisiti di un provvedimento decisorio.

La Corte richiama le Sezioni Unite n. 5847 del 2024, che hanno affermato l’immediata ricorribilità per cassazione della sentenza ex art. 420-quater c.p.p. per tutti i motivi dell’art. 606, comma 1, c.p.p. Le Sezioni Unite hanno composto il contrasto tra l’orientamento restrittivo, che negava la ricorribilità fino alla scadenza del termine di revocabilità, e quello permissivo, che la ammetteva almeno per il segmento relativo alla durata delle ricerche.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 192 del 2023, ha riconosciuto la natura bifronte del provvedimento, destinata a sciogliersi con il decorso del tempo: superato il termine dell’art. 159, ultimo comma, cod. pen. senza rintraccio, la sentenza diviene irrevocabile. L’unica ipotesi di revoca è il reperimento dell’imputato, che opera come riapertura del processo e non come prosecuzione.

Quanto all’obiezione dell’Amministrazione, secondo cui la garanzia riguarderebbe solo i diritti dell’imputato e non il compenso del difensore, la Corte rileva una discrasia solo apparente. Una volta confermata la natura decisoria della pronuncia, non vi è ragione per negare il compenso, poiché l’art. 83, secondo comma, del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede che la liquidazione sia effettuata al termine di ciascuna fase o grado. L’eventuale doppia liquidazione in caso di riapertura si giustifica perché ciascun difensore matura il compenso per la sola attività svolta nella fase di riferimento.

La Corte accoglie il secondo motivo, assorbito il primo, cassa la decisione e rinvia al Tribunale di Milano in differente composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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