Cessata la materia del contendere per accesso soddisfatto con deposito in giudizio (TAR Puglia n. 1089 del 20.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’azione volta alla declaratoria dell’obbligo dell’amministrazione di consentire l’accesso ai documenti amministrativi e alla condanna all’ostensione degli stessi diviene improcedibile per cessazione della materia del contendere allorché la pretesa sostanziale azionata dal ricorrente risulti comunque soddisfatta. La soddisfazione della pretesa può essere integrata anche dal deposito in giudizio della documentazione richiesta, effettuato dall’amministrazione resistente, non ostandovi la circostanza che l’invio della stessa sia avvenuto in data antecedente alla presentazione dell’istanza di accesso. In tale evenienza, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere, potendo compensare le spese di lite in ragione della peculiarità della vicenda.

Il Fatto

Il ricorrente, premettendo di aver presentato all’INPS un’istanza di accesso agli atti volta ad ottenere il modello di ultima ricostituzione della pensione e il modello retributivo, al fine di accertare l’interesse all’esecuzione di una sentenza del Tribunale di Lecce, agiva dinanzi al TAR deducendo l’illegittimità del silenzio serbato dall’Istituto sull’istanza e chiedendo la condanna all’esibizione della documentazione.

L’INPS, costituitosi in giudizio, rappresentava di aver già inviato al difensore del ricorrente la documentazione oggetto dell’istanza, insistendo per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso e, in subordine, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Gli atti richiesti risultavano comunque depositati in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che la pretesa soggettiva azionata dal ricorrente doveva ritenersi soddisfatta, essendo stata messa a disposizione la documentazione oggetto dell’istanza di accesso. Il deposito in giudizio degli atti da parte dell’amministrazione resistente ha integrato, nella sostanza, l’ostensione richiesta, privando di utilità l’eventuale pronuncia di accoglimento del ricorso.

La circostanza che l’Istituto avesse rappresentato di aver inviato la documentazione in data antecedente alla presentazione dell’istanza di accesso non ha assunto rilievo dirimente, poiché l’effetto satisfattivo è stato comunque raggiunto, come dimostrato dal deposito documentale effettuato nel corso del giudizio. Tale elemento ha indotto il Tribunale a ritenere venuta meno la necessità di una decisione nel merito.

Il Collegio ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, riconoscendo la sussistenza di giustificate ragioni, ravvisate nella peculiarità della vicenda, per disporre la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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