Accesso agli atti detenuti da INPS: cessazione della materia del contendere per ostensione in giudizio (TAR Puglia n. 1090 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso agli atti, la pretesa sostanziale azionata dal ricorrente deve ritenersi soddisfatta quando l’Amministrazione resistente, ancorché contesti la propria legittimazione passiva eccependo che i documenti sono detenuti da altro ente, depositi comunque in giudizio la documentazione richiesta. In tal caso, il giudice amministrativo dichiara la cessazione della materia del contendere, non residuando alcun interesse alla decisione nel merito. La soccombenza virtuale e la peculiarità della vicenda possono giustificare la compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
Il ricorrente, lavoratore, aveva presentato all’INPS un’istanza di accesso agli atti volta ad ottenere copia del modello Unilav telematico obbligatorio, utilizzato dal datore di lavoro per comunicare il rapporto di lavoro intercorso tra le parti in un determinato periodo. L’interesse sotteso all’istanza era quello di conoscere i periodi denunciati dal datore di lavoro e le relative retribuzioni, contestando la difformità tra il periodo effettivamente lavorato e quello risultante accreditato. Avverso il silenzio serbato dall’Istituto previdenziale sull’istanza, il lavoratore aveva agito dinanzi al TAR, chiedendo la declaratoria dell’illegittimità di tale silenzio e la condanna dell’INPS all’esibizione della documentazione.
La Motivazione della Corte
L’INPS, costituitosi in giudizio, aveva eccepito l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso, sostenendo che i documenti oggetto dell’istanza di accesso fossero detenuti direttamente da altra e diversa Amministrazione, ovvero dai Servizi competenti del Ministero del Lavoro (Centri per l’Impiego/Sistemi informativi lavoro).
Ciononostante, l’Ente resistente aveva depositato in giudizio gli atti oggetto dell’istanza di accesso, come evincibili dal Portale Consultazione Comunicazioni Obbligatorie del Ministero del Lavoro.
Il Collegio, rilevato l’avvenuto deposito della documentazione richiesta, ha ritenuto che la pretesa soggettiva azionata in giudizio fosse stata integralmente soddisfatta. In applicazione dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., il Tribunale ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere, non essendovi più alcun interesse del ricorrente ad una pronuncia nel merito.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha disposto la compensazione, ravvisando giustificate ragioni nella peculiarità della vicenda esaminata.
Nota della Redazione
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