Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse dopo la fissazione ex art. 72-bis c.p.a. (TAR Lombardia n. 2640 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso giurisdizionale amministrativo quando la parte ricorrente, a seguito dell’avviso di fissazione dell’udienza emesso ai sensi dell’art. 72-bis, comma 1, cod. proc. amm. – finalizzato esclusivamente alla verifica della permanenza dell’interesse alla decisione – dichiari espressamente che tale interesse è venuto meno. La declaratoria di improcedibilità consegue alla mera sopravvenuta mancanza dell’interesse, senza necessità di esaminare il merito delle censure proposte, e il giudice vi provvede anche in forma semplificata. La definizione in rito, specie ove concordata tra le parti, costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore vitivinicolo, impugnava il provvedimento con cui la Provincia di Pavia aveva revocato l’autorizzazione unica ambientale che le consentiva lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali pretrattate, per il mancato rispetto dei valori limite di emissione previsti dalla tabella 3 dell’allegato 5 alla parte III del D.lgs. n. 152/2006.
La ricorrente articolava tre motivi di ricorso deducendo la violazione delle norme sul procedimento e l’insussistenza dei presupposti per la revoca. La Provincia di Pavia si costituiva in giudizio per resistere. L’istanza cautelare veniva respinta con ordinanza. Il ricorso veniva quindi fissato per la decisione e le parti erano avvisate ai sensi dell’art. 72-bis, comma 1, cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che i difensori delle parti erano stati informati, mediante avviso di Segreteria, della fissazione del ricorso ai sensi dell’art. 72-bis, comma 1, cod. proc. amm., avviso finalizzato “ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione”.
Con memoria depositata il giorno precedente l’udienza, il difensore della parte ricorrente ha rappresentato che era venuto meno l’interesse alla definizione nel merito del ricorso. Tale dichiarazione è stata assunta dal Collegio come presupposto per la definizione del giudizio in rito.
La Corte ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza procedere all’esame delle censure di merito. La circostanza che la sopravvenuta carenza di interesse fosse stata concordata tra le parti ha altresì costituito il fondamento per la compensazione delle spese di giudizio, in ragione delle peculiarità della controversia e della sua definizione in rito.
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Nota della Redazione
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