Accesso agli atti e status di vittima del dovere (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 226 del 10.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accesso documentale, l’istanza volta a verificare la correttezza dell’istruttoria compiuta sul riconoscimento dello status di vittima del dovere non si esaurisce nella richiesta dei soli atti materialmente acquisiti al procedimento conclusosi con il rigetto. Essa investe ogni documento comunque connesso, correlato o sotteso alla posizione di servizio dell’istante, purché pertinente e nella disponibilità dell’Amministrazione. L’Amministrazione non può negare l’ostensione sul solo presupposto che il cittadino sia già in possesso di determinati documenti, né invocare l’assenza di attività elaborativa, poiché i principi di trasparenza, leale collaborazione e buona amministrazione impongono la messa a disposizione della documentazione esistente.

Il Fatto

Un militare in congedo, transitato nei ruoli civili del Ministero della Difesa, aveva presentato istanza per il riconoscimento dello status di vittima del dovere, deducendo una patologia insorta per la partecipazione a missioni estere. L’Amministrazione aveva rigettato l’istanza nel merito, ritenendo insussistenti i presupposti normativi.

A fronte di tale rigetto, l’interessato presentava istanza di accesso agli atti per ottenere la documentazione del procedimento, con riferimento ai rapporti informativi delle missioni, alle mansioni espletate, alle dotazioni tecniche e ai dispositivi di protezione, ai calendari vaccinali e a tutta la documentazione sottesa. Il Ministero, con una nota, confermava il rigetto dichiarando di non essere in possesso di documentazione utile all’ostensione. Da qui il ricorso per l’accertamento della condotta omissiva, l’annullamento della nota e la condanna all’esibizione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha accolto il ricorso. La posizione dell’Amministrazione, tradotta nella nota impugnata e comportante di fatto la mancata ostensione, non è condivisibile. Dalla formulazione dell’istanza emerge che il ricorrente non si è limitato a chiedere i soli documenti acquisiti nel procedimento, ma tutta la documentazione connessa ai fatti di servizio dedotti, in funzione del pieno esercizio del diritto di difesa e della verifica dell’istruttoria.

Secondo il Collegio, il riferimento ai rapporti informativi, alle missioni, ai calendari vaccinali e alle dotazioni non lascia spazio a equivoci: l’istante intendeva accedere a tutti gli atti pertinenti alla propria posizione di servizio, indipendentemente dall’acquisizione materiale al fascicolo. È dunque erroneo l’assunto del Ministero secondo cui l’istanza avrebbe avuto ad oggetto solo la documentazione già confluita nel procedimento.

Il Tribunale esclude poi che il ricorrente abbia richiesto un’attività elaborativa: egli domandava solo l’esibizione di documenti che lo riguardano, già esistenti e nella disponibilità dell’Amministrazione. Inconferente è l’argomento, prospettato solo in giudizio, secondo cui parte della documentazione sanitaria sarebbe già nella disponibilità dell’interessato perché annotata sul libretto personale: la mera presunzione non legittima l’Amministrazione a negare l’ostensione, in contrasto con i principi di trasparenza e leale collaborazione.

Il Collegio rileva infine che l’istanza di riconoscimento dello status non è stata dichiarata inammissibile o irricevibile per ragioni formali, ma rigettata nel merito: tale valutazione presuppone logicamente l’esistenza di un minimo di attività istruttoria, la cui assenza renderebbe autoevidente un manifesto vizio di carenza d’istruttoria. Il ricorso è quindi accolto, con annullamento in parte qua della nota, ordine di esibizione entro quindici giorni e condanna del Ministero alle spese. La domanda di nomina di un commissario ad acta è respinta allo stato, potendo trovare sede nel giudizio di ottemperanza in caso di perdurante inottemperanza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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