Annullamento d’ufficio tardivo di titoli sanitari e lesione dell’affidamento (TAR Puglia n. 965 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento d’ufficio di un provvedimento amministrativo ampliativo, ai sensi dell’art. 21-nonies della l. n. 241/1990, non può essere esercitato a distanza di oltre un decennio dal rilascio del titolo per contestare vizi di legittimità o difetti classificatori originari, ove non ricorrano condotte fraudolente o mendaci del privato e non sia dimostrata la sussistenza di un interesse pubblico attuale, concreto e prevalente alla rimozione ex tunc dell’atto. La sola circostanza che le caratteristiche organizzative della struttura fossero note all’Amministrazione al momento del rilascio e siano rimaste immutate nel tempo esclude ogni addebito di falsa rappresentazione dei fatti. La presentazione, da parte del privato, di una nuova istanza di autorizzazione dopo l’adozione di provvedimenti demolitori non integra acquiescenza né determina carenza di interesse al ricorso, costituendo una mera reazione necessitata a prevenire ulteriori pregiudizi. L’illegittimità dell’atto presupposto adottato dall’autorità sanitaria travolge per derivazione il provvedimento consequenziale di decadenza del Comune.
Il Fatto
Una società, titolare di un poliambulatorio e di un punto prelievi, aveva ottenuto nel 2012 un nulla osta igienico-sanitario e, nel 2013, l’autorizzazione sanitaria per l’attività di punto prelievo, seguita nel 2016 da una presa d’atto inerente alla variazione del laboratorio di affidamento dei prelievi.
A seguito di un’ispezione del dicembre 2024, l’ASL annullava in autotutela i titoli, contestando la natura societaria del gestore e l’impossibilità di installare un punto prelievi presso strutture non dello stesso soggetto giuridico. Su impulso dell’ASL, il Comune dichiarava la decadenza dell’autorizzazione sanitaria. La società impugnava gli atti, deducendo la violazione dei principi in materia di autotutela e del legittimo affidamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha disatteso l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse sollevata dall’ASL, rilevando che la presentazione di una nuova istanza di autorizzazione non costituisce acquiescenza ai provvedimenti demolitori, ma una reazione necessitata dell’impresa per prevenire l’interruzione dell’attività nelle more del giudizio. Farne discendere una rinuncia all’azione integrerebbe una compressione del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost.
Nel merito, il Tribunale ha preliminarmente qualificato il provvedimento dell’ASL come annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21-nonies della l. n. 241/1990, e non come revoca o esercizio di un potere di vigilanza sanitaria. La vigilanza attiene alla verifica della permanenza dei requisiti igienico-strutturali e opera su fatti sopravvenuti, mentre nella specie l’Amministrazione aveva rimosso ex tunc titoli originari sulla base di asseriti vizi di legittimità o riclassificazioni formali.
Così riqualificato l’atto, il Collegio ne ha rilevato la violazione dell’art. 21-nonies sotto un duplice profilo. In primo luogo, l’esercizio del potere di autotutela era intervenuto a distanza di tredici anni dal rilascio del nulla osta e di circa dodici anni dall’autorizzazione, in palese violazione del termine ragionevole, oggi fissato in sei mesi per i provvedimenti ampliativi. In secondo luogo, l’atto era privo di motivazione circa la sussistenza di un interesse pubblico attuale e prevalente, non essendo stato operato alcun bilanciamento con il consolidato affidamento del privato, né dedotte ragioni di urgenza legate alla tutela della salute pubblica.
Quanto alla dedotta falsa rappresentazione dei fatti da parte della società, il Tribunale ha escluso ogni comportamento doloso o reticente, atteso che le caratteristiche della struttura erano note all’Amministrazione sin dalla fase istruttoria e sono rimaste immutate. Le carenze istruttorie risalenti al rilascio dei titoli sono ascrivibili all’Amministrazione stessa e non possono essere ribaltate a danno del privato, anche ai sensi dell’art. 1, comma 2-bis, della l. n. 241/1990. La pretesa sopravvenienza normativa è risultata inesistente, sussistendo una sostanziale continuità tra la disciplina del 2004 e quella del 2017.
L’illegittimità degli atti dell’ASL ha determinato, in via derivata, l’annullamento del provvedimento di decadenza del Comune, che si era conformato alle valutazioni dell’Azienda sanitaria. Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento degli atti impugnati e condanna delle Amministrazioni resistenti alle spese.
Nota della Redazione
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