Graduatoria concorsuale riedita: irrilevante il peggioramento rispetto alla prima (TAR Lazio n. 1208 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’atto di approvazione di una graduatoria concorsuale costituisce un atto ad oggetto plurimo, concettualmente scindibile in tanti distinti provvedimenti quanti sono i candidati destinatari. Ne deriva che, ove per il medesimo concorso siano stilate due graduatorie in successione cronologica e la posizione del candidato muti in senso deteriore, non matura alcuna preclusione alla contestazione della seconda. L’atto di approvazione è composto da due elementi costitutivi essenziali, il punteggio e la posizione in graduatoria: la modifica anche di uno solo di essi basta a escludere che l’atto successivo coincida con il precedente. L’interesse a ricorrere, pertanto, sorge per il candidato solo al momento dell’approvazione della nuova graduatoria, adottata a seguito di annullamento giurisdizionale dei criteri e di riedizione del potere.
Il Fatto
Il ricorrente aveva partecipato alla selezione pubblica per l’assunzione di 175 dirigenti di seconda fascia bandita dall’Agenzia delle Entrate. Nella prima graduatoria era collocato in posizione utile, con un punteggio per titoli assai contenuto, ed era stato nominato vincitore, conseguendo la qualifica dirigenziale e sottoscrivendo il relativo contratto.
A seguito di numerosi contenziosi, il giudice amministrativo aveva annullato la graduatoria nella parte relativa all’attribuzione del punteggio per titoli, unitamente al prodromico verbale della Commissione. L’Amministrazione, nominata una nuova Commissione, adottava i nuovi criteri di valutazione e approvava una seconda graduatoria, nella quale il ricorrente risultava collocato tra gli idonei non vincitori, con conseguente caducazione del contratto dirigenziale e ricostituzione del rapporto con inquadramento da funzionario. Il ricorrente impugnava la nuova graduatoria e gli atti presupposti, articolando censure sui criteri di valutazione dei titoli, sulla mancata valutazione di un incarico e sulla lesione del legittimo affidamento, e proponeva successivi motivi aggiunti avverso talune posizioni di altri candidati e le rettifiche intervenute.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Tribunale respinge l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Il successivo scorrimento della graduatoria non esclude l’utilità dell’annullamento, poiché dall’accoglimento di un solo motivo deriverebbe il ritorno del ricorrente alla posizione di vincitore senza soluzione di continuità, con le relative conseguenze retributive.
È parimenti respinta l’eccezione di tardività relativa alla valutazione dei titoli. Il Collegio osserva che l’interesse a ricorrere, in origine non sussistente per la posizione satisfattiva di vincitore, è sorto solo con la nuova graduatoria del 2024, che ha integralmente sostituito la precedente all’esito dell’annullamento giurisdizionale e di una rinnovata istruttoria. Poiché l’atto di approvazione della graduatoria è atto a oggetto plurimo e la posizione del candidato muta in senso deteriore, non matura alcuna preclusione; rileva che la modifica del solo posizionamento in classifica basta a escludere l’identità tra i due atti.
Diversa è invece la sorte del ricorso accessorio avverso la posizione di altra candidata. Il Tribunale lo dichiara irricevibile per tardività: la seconda graduatoria era stata pubblicata l’11 gennaio 2024, mentre il ricorso accessorio è stato notificato solo il 14 giugno 2024, oltre il termine di decadenza. La tardiva conoscenza delle schede di valutazione, per giunta acquisita incidentalmente, non giustifica la rimessione in termini, poiché la collocazione era già conosciuta nella sua portata lesiva e il ricorrente aveva a disposizione gli strumenti di accesso per acquisire gli atti.
Nel merito, il ricorso è integralmente respinto. Quanto al metodo del moltiplicatore, la scelta della nuova Commissione di applicare il coefficiente uniforme ai punteggi non travalica i limiti della discrezionalità tecnica: essa risponde all’effetto conformativo delle sentenze che avevano censurato la diluizione dei punteggi e consente, almeno in astratto, di raggiungere il punteggio massimo per titoli. È respinta anche la censura sulla mancata valutazione di un incarico di referente di gruppo, poiché la Commissione, in linea con il giudice d’appello, ha ritenuto valutabili solo gli incarichi di direzione e gestione degli uffici, gli incarichi di consulenza e quelli di studio e ricerca.
Infine, è esclusa la lesione del legittimo affidamento. Il conteggio dei candidati riservatari nel numero complessivo dei vincitori costituisce corretta applicazione delle regole concorsuali sul diritto alla riserva: la diversa scelta operata in occasione della prima graduatoria concerneva una vicenda procedimentale ormai definita. Le spese di lite sono compensate.
Nota della Redazione
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