Accesso civico generalizzato ai dati dei laboratori privati per i test Covid (TAR Puglia n. 1168 del 29.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
I laboratori di analisi privati che, inseriti nell’elenco del Ministero della Salute, svolgono i test in vitro rt-PCR per il rilevamento dei dati pandemici, esercitano un’attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 2-bis, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 e sono pertanto destinatari degli obblighi di trasparenza. Ne consegue che le informazioni relative a tale attività sono soggette all’accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013. Il diritto spetta a chiunque, a prescindere dalla sussistenza di un interesse difensivo e dal collegamento tra il dato richiesto e la situazione individuale del richiedente, e può essere esercitato senza alcuna motivazione. Il giudice amministrativo dichiara l’obbligo del laboratorio di consentire l’accesso mediante presa visione ed estrazione della documentazione, nel termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
Il Fatto
La ricorrente presentava in data 24.11.2023 un’istanza di accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013 nei confronti di un laboratorio di analisi cliniche e microbiologiche, struttura privata inserita nell’elenco predisposto dal Ministero della Salute tra i laboratori autorizzati alla diagnosi molecolare su campioni clinici respiratori.
L’istanza mirava a conoscere la data di autorizzazione ministeriale allo svolgimento dei test in vitro rt-PCR e il numero di test risultati positivi al virus inviati alle ASL. Il laboratorio non adottava alcun provvedimento di riscontro. La ricorrente agiva quindi ai sensi dell’art. 116 c.p.a. per l’accertamento del diritto all’accesso e la condanna all’ostensione, chiedendo in subordine l’accertamento dell’obbligo di provvedere secondo il rito dell’art. 117 c.p.a.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo dell’ambito soggettivo di applicazione degli obblighi di trasparenza. L’art. 2-bis, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 estende tali obblighi, oltre che agli enti pubblici, alle associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.
In forza dell’Ordinanza n. 640/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Circolare n. 9774 del 20 marzo 2020 del Ministero della Salute, i laboratori autorizzati svolgono i test rt-PCR i cui esiti confluiscono nella piattaforma dell’Istituto Superiore di Sanità per la misurazione dei dati epidemiologici. La ricorrente ha dimostrato l’inserimento del laboratorio nell’elenco ministeriale dei soggetti abilitati alla diagnosi molecolare secondo protocolli di Real Time PCR.
Da ciò il Collegio deduce che il laboratorio pone in essere un’attività di produzione di servizi a favore delle amministrazioni pubbliche: proprio mediante i test viene effettuato il rilevamento dei dati pandemici, con attività di indubbia valenza pubblica. Non essendo in contestazione l’entità del bilancio, assume valore decisivo che le informazioni attengano ad attività di pubblico interesse, come tale soggetta all’accesso civico.
Il Tribunale ribadisce che l’accesso civico generalizzato spetta per sua natura a prescindere da un interesse difensivo, può essere esercitato senza alcuna motivazione e va riconosciuto in quanto inerente all’esercizio privato di pubbliche funzioni. A sostegno richiama il proprio precedente (TAR Puglia Lecce, II, n. 968 del 26.07.2023) e la giurisprudenza amministrativa conforme (TAR Campania Napoli, V, n. 3828 del 18.06.2024; TAR Lombardia Brescia, I, n. 384 del 06.05.2024), senza ragioni per discostarsene.
Il ricorso è dunque accolto nei confronti del laboratorio intimato, con dichiarazione dell’obbligo di consentire l’accesso mediante presa visione ed estrazione integrale della documentazione nel termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Le spese di giudizio sono compensate per giusti motivi, anche in un’ottica di equo bilanciamento degli interessi.
Nota della Redazione
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