Parere paesaggistico negativo per condono edilizio: motivazione insufficiente (TAR Sicilia n. 2282 del 28.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il parere paesaggistico negativo reso in un procedimento di condono edilizio è illegittimo per difetto di motivazione quando si limiti a evocare un’area sottoposta a notevole vincolo paesaggistico e a richiamare una circolare assessoriale, senza indicare la fonte del vincolo, la sua natura, la sua decorrenza temporale e la sua concreta incidenza sulla fattispecie. La natura vincolata dell’atto non esonera l’amministrazione dall’obbligo di una puntuale ricognizione della situazione concreta. Il vuoto motivazionale non può essere colmato né dagli scritti difensivi dell’amministrazione, né da un’integrazione giudiziale, né da una presunzione ricavata dal comportamento del privato. L’annullamento del parere travolge, in via consequenziale, l’ordine di rimessione in pristino su di esso fondato.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato la nota con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali ha espresso parere paesaggistico negativo sull’istanza di condono edilizio ex art. 32 l. n. 326/2003, relativa a un appartamento mansardato, disponendo contestualmente l’ordine di rimessione in pristino.

La mansarda era stata realizzata abusivamente nei primi anni ottanta ed era pervenuta alla ditta in forza di decreto di trasferimento. L’istanza di sanatoria era stata presentata nel 2006, con versamento dell’oblazione e degli oneri. Il Comune aveva richiesto integrazioni documentali senza alcuna richiesta di nulla osta paesaggistico. Divenuto nel frattempo proprietario, il ricorrente ha trasmesso richiesta di parere alla Soprintendenza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto preliminare e assorbente il terzo motivo, con cui si deduceva il difetto di istruttoria e di motivazione del parere negativo. Il provvedimento impugnato si risolve nell’affermazione che le opere ricadrebbero in area sottoposta a notevole vincolo paesaggistico e che, in ottemperanza alla circolare assessoriale, la pratica andrebbe rigettata.

Tale motivazione non rende percepibile il percorso logico-giuridico seguito. Il generico riferimento a un’area vincolata non è accompagnato dalla specificazione della fonte del vincolo, della sua natura, della sua decorrenza e della sua incidenza concreta. Il provvedimento non chiarisce se il vincolo derivi dalla disciplina costiera ex art. 142, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 42/2004, da uno strumento pianificatorio paesaggistico o da altro titolo, né se fosse operante alla data dell’abuso.

La Corte ha aderito al principio affermato dal C.G.A.R.S. n. 205 del 30 marzo 2026, reso in fattispecie sovrapponibile: la sussunzione nella tipologia reputata ostativa non costituisce autonoma e autosufficiente motivazione, presupponendo l’esatta identificazione del regime vincolistico. Il vuoto non può essere colmato da una motivazione postuma affidata agli scritti difensivi, né da un’impropria integrazione giudiziale.

Il Collegio non ha ignorato l’indirizzo rigoroso sul terzo condono in aree vincolate, secondo cui, per effetto dell’art. 24 l.R. n. 15/2004 e di Corte cost. n. 252/2022, non sono sanabili gli abusi comportanti nuovi volumi o superfici in area vincolata, con conseguente natura vincolata del parere e onere probatorio in capo al privato ex art. 2697 c.c.

Tale impostazione opera però su un piano successivo: l’onere di provare l’anteriorità dell’abuso presuppone che l’amministrazione abbia previamente individuato il vincolo, la sua fonte e la sua decorrenza. In difetto, nessun onere probatorio è configurabile, mancando il termine di raffronto. Nemmeno il comportamento del privato, che abbia richiesto il parere, può surrogare l’accertamento oggettivo.

Accolto il ricorso sul motivo assorbente, restano assorbite le ulteriori doglianze. È stata disposta la compensazione integrale delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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