Punteggi offerta tecnica e sindacato del giudice amministrativo (TAR Lombardia n. 2073 del 09.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le valutazioni espresse dalla commissione giudicatrice in ordine ai punteggi dell’offerta tecnica costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sottratte al sindacato sostitutivo del giudice amministrativo. Esse sono censurabili solo ove sia dedotta l’abnormità della scelta tecnica, la palese illogicità o il manifesto travisamento di fatto, non già la mera opinabilità del giudizio. Il criterio tabellare che richieda un determinato requisito quantitativo va applicato secondo la definizione datane dalla legge di gara, senza che possano valorizzarsi elementi ulteriori non richiesti. È infine inammissibile la prova di resistenza che si fondi sulla sostituzione, da parte del ricorrente, dei punteggi tecnici attribuiti dalla commissione con quelli ritenuti più corretti, al fine di neutralizzare il maggior ribasso economico dell’aggiudicatario.
Il Fatto
Una società concessionaria autostradale ha avviato una procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di manutenzione dei giunti stradali mediante accordo quadro con un unico operatore economico, per un importo stimato di euro 3.500.000,00 oltre IVA, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (70 punti per l’offerta tecnica e 30 per quella economica). Alla gara hanno partecipato quattro concorrenti. All’esito delle operazioni, il raggruppamento aggiudicatario ha conseguito 98,672 punti complessivi, mentre la ricorrente si è collocata al secondo posto con 98,257 punti, avendo riportato il punteggio pieno sull’offerta tecnica.
Dopo l’aggiudicazione, la seconda classificata ha presentato istanza di autotutela, respinta dalla stazione appaltante, e ha quindi impugnato l’aggiudicazione e gli atti di gara, contestando l’attribuzione dei punteggi su tre criteri e proponendo, in via subordinata, domanda di inefficacia del contratto, subentro e risarcimento. La domanda cautelare è stata respinta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato di poter prescindere dall’esame delle eccezioni di inammissibilità sollevate dalla stazione appaltante, perché il ricorso è infondato nel merito. In via preliminare ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l’attribuzione dei punteggi appartiene all’ampia discrezionalità tecnica della commissione: sono inammissibili le censure che investono il merito di valutazioni opinabili, salvo il limite dell’abnormità. Il sindacato giurisdizionale deve arrestarsi a un esame sommario ed essenziale, dal quale emerga motivatamente l’assenza di una valutazione del tutto illogica o di un manifesto travisamento di fatto.
Il primo motivo, relativo alle certificazioni di qualità, è stato respinto. La Relazione illustrativa richiedeva unicamente che le certificazioni fossero in possesso e in corso di validità alla data di scadenza delle offerte, senza specificazioni sull’attività certificata. La commissione ha dunque correttamente attribuito il punteggio massimo a tutti i concorrenti, risultando provato il possesso delle certificazioni da parte della mandante del raggruppamento aggiudicatario. Le attività certificate sono state inoltre ritenute pertinenti all’oggetto dell’affidamento.
Il secondo motivo, concernente il criterio tabellare sulle squadre operative, è stato parimenti respinto. Il Collegio ha osservato che la ricorrente aveva già conseguito il punteggio massimo sull’offerta tecnica. Nel merito, la Relazione illustrativa richiedeva squadre intese come unità autonome, capaci di eseguire compiutamente la manutenzione di entrambe le tipologie di giunto e delle relative attività accessorie. Poiché la ricorrente aveva destinato due squadre ai giunti a tampone e cinque ai soli giunti in gomma armata, solo due unità soddisfacevano il requisito, con conseguente corretto conteggio di due squadre.
Infine, il terzo motivo e i motivi aggiunti sono stati respinti. La valutazione sul criterio dell’esperienza non è apparsa illogica e ha anzi premiato la ricorrente con un punteggio superiore a quello dell’aggiudicatario. Il Collegio ha poi rilevato che il ribasso economico offerto dall’aggiudicatario, non contestato nel suo valore numerico, non è stato neutralizzato dalla prova di resistenza prospettata, fondata su una inammissibile sostituzione dei punteggi tecnici. Le domande di inefficacia, subentro e risarcimento sono state conseguentemente rigettate, con condanna della ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
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