Autotutela e termine annuale decorre dall’adozione dell’atto annullato (TAR Toscana n. 1168 del 14.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di dodici mesi per l’esercizio del potere di autotutela decorre, ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990, dal momento dell’adozione del provvedimento che si assume illegittimo e non dalla data in cui l’amministrazione scopra i vizi che lo inficiano. L’annullamento d’ufficio non può fondarsi su circostanze che l’istruttoria procedimentale avrebbe dovuto accertare ex ante, né essere imputato a una pretesa falsa rappresentazione dei fatti da parte dell’istante quando questi si sia limitato a descrivere in modo veritiero la situazione. La permanenza di interessi privati all’accesso su una strada sdemanializzata non osta alla sua alienazione, trovando tali interessi tutela nella disciplina civilistica. L’eccesso di potere per difetto di istruttoria resta quindi escluso quando la pubblica amministrazione ometta di verificare autonomamente i presupposti della vendita.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di terreni e fabbricati nel territorio comunale, presenta istanza di acquisto di un’area di proprietà dell’ente, un tempo destinata a sede stradale e ormai ridotta a relitto in stato di abbandono, confinante con i suoi fondi. Con delibera consiliare il Comune accoglie la richiesta, ritenendo che nessun altro soggetto potesse essere interessato all’acquisto di una ex strada confinante unicamente con le proprietà dell’istante.

Il ricorrente paga il prezzo e sollecita invano la stipula del contratto. A seguito di un esposto dei controinteressati, l’ente dispone un approfondimento istruttorio dal quale emerge che l’area consentirebbe l’accesso alla proprietà dei controinteressati, a una cabina elettrica e a una cappella. Il Comune annulla quindi in autotutela la precedente deliberazione, ravvisando il difetto di istruttoria. Il ricorrente impugna la delibera deducendo, tra l’altro, la tardività dell’esercizio del potere di autotutela e chiede l’ostensione della relazione tecnica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto la cessazione della materia del contendere sulla domanda di accesso, essendo la relazione tecnica stata prodotta in giudizio dall’amministrazione. Passa poi all’esame del primo motivo, incentrato sul rispetto del termine decadenziale previsto dall’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990.

Le parti resistenti sostengono che il termine non sarebbe applicabile, perché l’errore dell’ente sarebbe stato indotto dalla falsa rappresentazione dei confini contenuta nell’istanza di acquisto. L’argomento non convince il Tribunale. Ciò che ha determinato l’annullamento non è l’erronea descrizione della particella, ma una serie di circostanze ulteriori, relative alla sussistenza di un interesse di terzi a continuare ad accedere alla ex strada.

Il Collegio ritiene che tali circostanze non fossero idonee a influire sulla decisione di alienare. La permanenza dell’interesse all’accesso dei frontisti non osta all’alienazione di una strada sdemanializzata, trattandosi di interessi privati tutelati dalla disciplina civilistica, che garantisce una situazione possessoria giuridicamente protetta (Cassazione civile sez. II, 28/03/1980, n. 2056) e la possibilità di costituire diritti di servitù (Cassazione civile sez. II, 01/07/2004, n. 12008). Anche la presenza della cabina elettrica e della cappella appare di scarsa rilevanza, essendo inverosimile un interesse all’acquisto oneroso dell’intero appezzamento.

Quanto alla posizione dei controinteressati, il Tribunale la ritiene ancora più debole, disponendo essi di un accesso più comodo alla via pubblica. Le circostanze poste a fondamento dell’autotutela non possono inoltre considerarsi oggetto di false dichiarazioni dell’istante, che si è limitato a rappresentare in modo veritiero la realtà. Si tratta di un’istruttoria che spettava al Comune compiere ex ante e non ricollegabile a mendaci o dolose omissioni del ricorrente.

Il Collegio respinge infine la tesi secondo cui il termine annuale decorrerebbe dalla scoperta dei vizi, perché si scontra con il chiaro dettato della norma, che fissa la decorrenza dal momento dell’adozione del provvedimento. L’accoglimento del primo motivo, pienamente satisfattivo, assorbe i restanti. Il provvedimento impugnato è annullato, con condanna solidale dell’amministrazione e dei controinteressati alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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