Terapia antiepilettica in atto: non è consentito il rinnovo della patente di categoria C (TAR Lombardia n. 3900 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La Commissione Medica Locale, istituita presso l’Azienda Sanitaria Locale ai sensi dell’art. 330 del d.P.R. n. 495/1992, è un organo tecnico regionale, con conseguente difetto di legittimazione passiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel giudizio avverso il giudizio di inidoneità alla guida. Nel sistema delineato dall’art. 119 cod. strada e dall’Allegato III al D.M. 30/11/2010, il rinnovo della patente del gruppo 2 (categorie C, C+E, D, D+E) postula il decorso di dieci anni senza crisi epilettiche, senza assunzione di farmaci antiepilettici e senza attività epilettiforme all’EEG. La regola è ribadita dall’Allegato III al D.lgs. n. 59/2011, che esclude espressamente il conseguimento o il rinnovo della patente per i soggetti liberi da crisi da almeno dieci anni ma ancora in trattamento farmacologico.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di patente di categoria C per l’attività di recupero materiali ferrosi, nel 2014 era stato sottoposto ad intervento chirurgico per una lesione gliale cerebrale seguita da crisi epilettica Jacksoniana. Da allora assumeva una terapia antiepilettica, pur con dosaggio ridotto nel tempo. Nel 2019 la Commissione Medica Locale aveva espresso un giudizio di idoneità limitata ad un anno, ma per un errore informatico dell’Ufficio Motorizzazione il rinnovo era stato riconosciuto per cinque anni. Convocato a nuova visita il 17 luglio 2024, il ricorrente riceveva un giudizio di non idoneità al rinnovo della patente di categoria C, perché ancora in terapia antiepilettica e non libero da crisi da dieci anni.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha disposto l’estromissione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per difetto di legittimazione passiva, qualificando la Commissione Medica Locale come organo tecnico regionale. La composizione eterogenea — con membri designati dalle amministrazioni ma nominati dalla Regione — e la sua istituzione presso i servizi dell’Azienda Sanitaria Locale rendono infatti non riconducibile all’Amministrazione statale il giudizio medico impugnato.
Nel merito, la Corte ha ritenuto infondate le censure del ricorrente. L’Allegato III al D.M. 30/11/2010, che recepisce la direttiva 2009/112/CE, impone per il gruppo 2 — cui appartiene la patente di categoria C — il decorso di dieci anni senza crisi, senza terapia antiepilettica e con EEG negativo. La regola generale è ribadita dai paragrafi 11 e 15 dell’Allegato e dall’Allegato III al D.lgs. n. 59/2011, che esclude il rinnovo per i soggetti ancora in trattamento, seppure liberi da crisi da oltre un decennio.
Nel caso di specie, era pacifico che il ricorrente fosse in terapia dal 2014 e risultava agli atti un quadro clinico in evoluzione, con incremento dimensionale di un’alterazione focale all’RM encefalo del febbraio 2024, tale da richiedere un controllo radiologico a distanza. La permanenza del trattamento farmacologico negli ultimi dieci anni rendeva del tutto assenti i presupposti per il giudizio di idoneità, venendo in rilievo l’interesse pubblico alla sicurezza stradale quale ratio della disciplina.
La censura di difetto di istruttoria e di motivazione è stata conseguentemente rigettata, così come la domanda risarcitoria connessa all’illegittimità del provvedimento, infondata in radice per la legittimità del giudizio impugnato. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.
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Nota della Redazione
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