Accesso difensivo respinto se manca un interesse preesistente e specifico (TAR Toscana n. 1180 del 15.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’accesso difensivo disciplinato dall’art. 24, comma 7, l. n. 241/1990 consente di superare i limiti dell’accesso documentale, ma richiede che l’istante dimostri, con onere della prova a suo carico, la necessità della conoscenza del documento per la tutela di uno specifico interesse. Il rapporto di strumentalità necessaria non può essere dedotto in termini vaghi e generici, ma va esplicitato in modo puntuale, così da consentire all’amministrazione il vaglio dell’astratta pertinenza rispetto alla situazione finale controversa. L’interesse addotto deve essere concreto, attuale, diretto e preesistente all’istanza, non potendone costituire il prodotto successivo. È pertanto inammissibile l’istanza preordinata a un controllo generalizzato dell’operato della pubblica amministrazione, mossa dal solo desiderio di conoscere in vista di un’eventuale futura iniziativa contenziosa.

Il Fatto

La Regione Toscana aveva approvato un avviso pubblico per l’erogazione di servizi di inclusione sociale per persone detenute, subordinando l’ammissibilità dei progetti alla presentazione delle dichiarazioni dei direttori degli istituti penitenziari di riferimento. La ricorrente, una cooperativa sociale, era stata esclusa dalla prima graduatoria per carenza di tali dichiarazioni; il TAR aveva annullato i provvedimenti, prescrivendo un’interpretazione conforme dell’avviso. Riaperti i termini, la ricorrente si classificava seconda, preceduta da altra cooperativa, assegnataria del finanziamento.

Con istanza del 28 marzo 2024 la ricorrente chiedeva l’accesso alla domanda di candidatura della controinteressata, agli atti dell’istruttoria di ammissibilità formale e al verbale del nucleo di valutazione, invocando la necessità di verificare la legittimità degli atti della procedura. La Regione accoglieva parzialmente l’istanza, negando l’ostensione della domanda e dei relativi allegati per asserita presenza di know how aziendale e opposizione della controinteressata. Da qui il ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio qualifica l’accesso come difensivo, ai sensi dell’art. 24, comma 7, l. n. 241/1990, poiché così lo aveva definito la stessa amministrazione e in tali termini lo aveva giustificato l’istante. Richiamando l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 19 del 2020, il TAR ribadisce che l’onere di allegare il nesso di strumentalità grava sul richiedente e non può essere assolto con un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie o difensive.

Il Collegio valorizza il requisito temporale e funzionale dell’interesse, richiamando l’Adunanza plenaria n. 10 del 2020: la situazione giuridica tutelata deve precedere e motivare l’accesso, non essere costruita ex post con finalità esplorativa. Viene enucleata la distinzione tra need to know, che legittima l’ostensione, e mero desiderio di conoscere, che resta estraneo alla tutela.

Applicando tali coordinate, il TAR rileva che la ricorrente, anche dopo l’integrazione in sede procedimentale, non ha mai individuato un interesse specifico e predeterminato. La cooperativa chiedeva l’accesso a tutti gli atti per controllarne la legittimità, ipotizzando che da tale attività ispettiva potesse emergere una ragione di censura a fondamento di una futura iniziativa processuale. Si tratta, secondo il Collegio, di un interesse potenziale e ipotetico, incompatibile con la funzione dell’istituto.

Il TAR esclude quindi che l’istanza possa essere accolta, richiamando l’art. 24, comma 3, l. n. 241/1990, che vieta le istanze preordinate a un controllo generalizzato sull’operato della pubblica amministrazione. L’accesso è pertanto infondato nella parte residua oggetto di causa e il ricorso è respinto. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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