Rinuncia al ricorso e compensazione delle spese nel giudizio amministrativo (TAR Puglia n. 1181 del 30.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia agli atti del giudizio, sottoscritta dal difensore munito di procura speciale e ritualmente notificata alle altre parti, determina l’estinzione del processo per rinuncia al ricorso ai sensi dell’art. 35, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm., quando le parti resistenti non si oppongano. In assenza di opposizioni, la declaratoria di estinzione consegue automaticamente, senza che il giudice possa sindacare nel merito le censure originariamente proposte. Quanto alle spese, la loro compensazione integrale è disposta ai sensi dell’art. 84, secondo comma, cod. proc. amm., valutando la mancanza di opposizioni e di richieste contrarie da parte dell’amministrazione costituita. Il principio opera sul piano processuale e non investe la legittimità del provvedimento amministrativo impugnato, che resta sottratto a ogni scrutinio di merito.
Il Fatto
Il ricorrente, già ufficiale della Marina Militare, aveva impugnato davanti al TAR Puglia il giudizio medico legale emesso il 18.02.2021 dalla Commissione Medica Locale dell’Azienda Sanitaria Locale di Taranto, con il quale era stato dichiarato temporaneamente non idoneo alla patente di guida di categoria B sino al 31.01.2022, sulla base della diagnosi di disturbo bipolare di tipo 1 in trattamento. Oggetto di impugnazione era anche il provvedimento di conferma emesso da R.F.I. S.p.A. in sede di riesame ex art. 119, comma 5, cod. strada, notificato il 20.04.2021.
Con ordinanza cautelare n. 328/2021 la Sezione aveva respinto l’istanza di sospensione, rilevando la mancanza del fumus bonis iuris. Nel corso del giudizio il ricorrente ha dichiarato di aver conseguito nuovamente la patente, rilasciata il 01.07.2023 e valevole sino al 31.07.2024, e ha rinunciato al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. L’atto è stato notificato l’11.10.2024 e depositato in pari data.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la regolarità dell’atto di rinuncia. Esso risulta sottoscritto dal difensore e procuratore speciale, notificato alle altre parti in causa l’11.10.2024 e depositato presso la Segreteria nella medesima data. Tali elementi sono stati ritenuti sufficienti a integrare la fattispecie di cui all’art. 35, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm.
Poiché le parti resistenti non si sono opposte, il Tribunale ha dichiarato l’estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso. La non opposizione delle controparti ha reso non necessaria alcuna ulteriore valutazione in ordine alla persistenza dell’interesse alla decisione.
La rinuncia, intervenuta dopo il rigetto cautelare, ha assorbito ogni questione di merito, compresa quella relativa all’ammissibilità del ricorso — profilo già segnalato in sede cautelare per la mancata notifica al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti — che non è stata esaminata.
Sul regime delle spese, il Collegio ha applicato l’art. 84, secondo comma, cod. proc. amm., disponendo la compensazione integrale. La decisione si fonda sulla mancanza di opposizioni e sulla assenza di osservazioni o richieste contrarie da parte dell’amministrazione sanitaria costituita.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.