Ricorsi reciprocamente escludenti e verifica di anomalia dell’offerta (Cons. Stato n. 10107 del 16.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di due contrapposte impugnazioni che mirano entrambe a ottenere l’esclusione dalla gara dell’impresa avversaria (c.d. ricorsi reciprocamente escludenti), l’esame del ricorso principale è dovuto anche nel caso di accoglimento del ricorso incidentale, dovendo essere garantito il diritto a un ricorso effettivo imposto dal diritto UE. Il soccorso istruttorio è legittimamente attivato quando viene in considerazione un requisito generale di partecipazione, suscettibile di comprova ex post, e non un elemento dell’offerta. Ai fini della regolarità rispetto agli obblighi di assunzione dei disabili è sufficiente l’autocertificazione resa in sede di offerta ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera i), del d.lgs. n. 50 del 2016. La verifica di anomalia dell’offerta ha carattere globale e sintetico e non può risolversi in una parcellizzazione delle singole voci di costo né in una caccia all’errore.
Il Fatto
Una società seconda classificata impugna davanti al TAR Campania l’aggiudicazione di una procedura aperta bandita da una fondazione pubblica per servizi di vigilanza e pattugliamento. La ricorrente deduce l’anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria, in particolare per violazione dei livelli salariali minimi dei lavoratori.
L’aggiudicataria propone ricorso incidentale, chiedendo l’estromissione della ricorrente per asserite gravi violazioni delle norme a tutela del lavoro, rilevanti ai sensi dell’art. 80, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016. Il TAR accoglie il ricorso incidentale, annulla l’ammissione della ricorrente e ne dichiara l’inammissibilità del gravame principale per difetto di legittimazione, respingendolo comunque nel merito. La seconda classificata appella.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo, il Collegio ritiene infondata la doglianza sull’ordine delle questioni. Anche a voler ritenere escludenti le censure del ricorso principale, il TAR ha comunque esaminato il merito e respinto il gravame: ha quindi fatto buon uso degli approdi consolidati secondo cui, nei ricorsi reciprocamente escludenti, l’esame del ricorso principale è dovuto anche in caso di accoglimento dell’incidentale, a garanzia del ricorso effettivo.
Sul secondo motivo, la Corte conferma la legittimità del soccorso istruttorio attivato dalla stazione appaltante in materia di obblighi di assunzione dei disabili. Rileva che, ai fini della partecipazione, è sufficiente l’autocertificazione circa il possesso del requisito, come previsto dall’art. 80, comma 5, lettera i), del d.lgs. n. 50 del 2016, onere sostanzialmente invariato nel nuovo codice. In mancanza di evidenze contrarie, il requisito deve ritenersi posseduto alla data di presentazione dell’offerta, con caduta anche della contestazione sul preteso mendacio.
Quanto alla ritenuta sottostima dei minimi salariali per sopravvenuto rinnovo del CCNL, il Collegio richiama il proprio orientamento secondo cui la verifica di anomalia deve assumere a parametro i nuovi minimi, pur se non vigenti alla data delle offerte. Nel caso concreto, tuttavia, l’appellante ha omesso di fornire evidenza probatoria del rinnovo, mentre la controparte ha contestato l’effettiva approvazione della nuova disciplina collettiva: la censura è respinta perché non assistita da prova.
Sugli ulteriori profili di presunta sottostima del costo del personale, la Corte ribadisce che la valutazione di non anomalia è un giudizio di natura globale e sintetico, espressione di un potere tecnico-discrezionale sindacabile solo per manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza. La motivazione può essere effettuata anche per relationem. Le giustificazioni dell’impresa hanno considerato gli scatti di anzianità e la clausola sociale; i calcoli dell’appellante su minimali contributivi, decontribuzione e costo medio orario si risolvono in prospettazioni ipotetiche o non attendibili. L’aggiudicataria mantiene il bene della vita, con conseguente improcedibilità dell’appello sulle censure avverso il ricorso incidentale per sopravvenuta carenza di interesse.
Nota della Redazione
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