Autotutela edilizia consumata dal giudicato: illegittimo il secondo annullamento (TAR Lazio n. 248 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato che ha accertato l’intempestività dell’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio consuma il potere di autotutela dell’amministrazione e stabilizza la situazione giuridica favorevole del privato. Il Comune non può rimuovere una seconda volta il medesimo permesso di costruire prospettando ulteriori profili di illegittimità che avrebbe potuto e dovuto rilevare nell’originaria istruttoria: il giudicato copre il dedotto e il deducibile, comprese le questioni che costituiscono presupposto logico indefettibile della decisione. L’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 impone la specifica motivazione sull’interesse pubblico concreto e attuale e sul bilanciamento con gli interessi dei destinatari, non essendo sufficiente il mero ripristino della legalità violata. L’omesso riscontro delle dichiarazioni originarie integra infine violazione del principio di buona fede e correttezza.

Il Fatto

Il ricorrente impugna l’ordinanza con cui il Comune sospende i lavori di ricostruzione di un fabbricato abitativo, già assentiti da un permesso di costruire in sanatoria e da un successivo permesso di costruire. La sospensione segue una segnalazione del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale, che contesta profili di illegittimità dei due titoli edilizi.

Il Comune avvia poi un procedimento di annullamento in autotutela del permesso di costruire e nega l’accesso agli atti, invocando il segreto investigativo. Ottenuto l’accesso dopo il nulla osta del pubblico ministero, il ricorrente formula motivi aggiunti avverso il provvedimento di annullamento e l’ordinanza di demolizione adottati il 31 ottobre 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara preliminarmente improcedibili, per sopravvenuto difetto di interesse, il ricorso introduttivo e il primo ricorso per motivi aggiunti. L’ordinanza di sospensione dei lavori è atto meramente interinale ed efficace sino all’adozione dei provvedimenti definitivi, ai sensi dell’art. 27, comma 3, d.P.R. n. 380/2001: la lesione si è spostata sugli atti conclusivi. L’accesso è stato medio tempore soddisfatto.

Sul secondo ricorso per motivi aggiunti il Collegio esamina prioritariamente la censura relativa al superamento del termine di dodici mesi dell’art. 21-nonies e la ritiene fondata. La precedente pronuncia della Sezione, passata in giudicato, aveva accertato l’intempestività del primo annullamento, intervenuto a oltre tre anni dal rilascio del permesso in sanatoria su circostanze già agevolmente accertabili in origine.

Il Collegio applica il principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile, richiamando Cons. Stato Sez. V n. 832 del 2021, Cons. Stato Sez. II n. 2248 del 2021 e l’Adunanza Plenaria n. 2/2013. L’accertamento definitivo della decadenza dal potere autotutorio ha cristallizzato la situazione favorevole del ricorrente. Le violazioni edilizie contestate con il nuovo provvedimento non costituiscono un quid novi: il Comune avrebbe potuto e dovuto verificarle nell’originaria istruttoria.

Il provvedimento impugnato è inoltre carente sul piano motivazionale. Esso evoca un interesse pubblico in re ipsa e qualifica l’annullamento come atto dovuto, senza enucleare l’interesse pubblico specifico né compararlo con quello del privato. Sul punto il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria n. 8/2017. L’operato comunale viola infine il principio di buona fede e correttezza di cui all’art. 1, comma 2-bis, legge n. 241/1990, usando l’autotutela per rimediare a omissioni e ritardi propri. Assorbiti gli altri motivi per ragione più liquida, il secondo ricorso è accolto e i provvedimenti sono annullati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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