Esecuzione del giudicato per la Carta del docente ai supplenti (TAR Lazio n. 8493 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, cod. proc. amm. può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Il processo di ottemperanza che abbia ad oggetto pronunce del giudice civile in funzione di giudice del lavoro ha carattere meramente esecutivo, limitato all’accertamento dell’esistenza di un comportamento omissivo ovvero elusivo della sentenza passata in giudicato, senza possibilità di integrazione o di accertamenti di merito tipici del giudizio di cognizione. L’accoglimento della pretesa consegue alla mancanza di chiarimenti o indicazioni da parte dell’Amministrazione circa la corretta esecuzione della pronuncia da ottemperare, alla luce dei principi in tema di onere della prova tra debitore e creditore.
Il Fatto
La parte ricorrente, docente non di ruolo, aveva ottenuto dal Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza che, disapplicando l’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, aveva riconosciuto il diritto all’erogazione della c.d. “Carta del docente” per un importo di euro 500,00, condannando l’Amministrazione ad emettere i relativi buoni di spesa.
Rimasta inadempiente l’Amministrazione, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, ai sensi dell’art. 112, comma 2, cod. proc. amm., chiedendo che fosse data esecuzione al giudicato favorevole.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente inquadrato il ricorso nell’ambito dell’azione di ottemperanza, finalizzata a conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e a ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
Richiamando la giurisprudenza consolidata, il Collegio ha evidenziato il carattere meramente esecutivo del giudizio di ottemperanza avente ad oggetto pronunce del giudice civile in funzione di giudice del lavoro. Tale giudizio è limitato all’accertamento dell’esistenza di un comportamento omissivo ovvero elusivo della sentenza passata in giudicato, senza possibilità di integrazione o di accertamenti di merito tipici del giudizio di cognizione, come già chiarito da TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, n. 5191/2026.
A fronte dell’inadempimento allegato dalla ricorrente, l’Amministrazione non ha fornito chiarimenti o indicazioni in ordine alla corretta esecuzione della sentenza. Da tale silenzio il Collegio ha desunto l’accoglimento della pretesa, applicando i principi in tema di onere della prova tra debitore e creditore, come già affermato da TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, n. 22876/2025.
Il TAR ha quindi condannato il Ministero a dare esecuzione al titolo giudiziale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, nominando fin da ora un commissario ad acta – nella persona del Direttore generale della Direzione generale competente – che, in caso di perdurante inadempimento, provvederà entro novanta giorni a dare esecuzione al giudicato, anche sostituendosi o superando il dissenso di altre Amministrazioni.
Il Collegio ha invece escluso la sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento delle penalità di mora, potendo la parte ricorrente richiederle in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente.
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Nota della Redazione
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