L’accertamento del giudice ordinario sul diritto alla carta docente è titolo esecutivo azionabile in ottemperanza (TAR Lombardia n. 2558 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce inottemperanza sanzionabile ex art. 114 cod. proc. amm. la mancata esecuzione, da parte dell’amministrazione, della sentenza del giudice ordinario che abbia accertato il diritto del docente alla “carta docente” ex art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 e condannato l’amministrazione a erogarla. La sentenza passata in giudicato è titolo esecutivo azionabile in sede di ottemperanza, previa verifica del decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996. In caso di perdurante inerzia, il giudice amministrativo nomina un commissario ad acta, individuato nel Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato.
Il Fatto
Una docente aveva ottenuto dal Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, con sentenza passata in giudicato, l’accertamento del proprio diritto alla “carta docente” per l’anno scolastico 2021/22 e la condanna dell’amministrazione a metterla a disposizione, o a corrispondere altro equipollente. Rimasta inadempiente l’amministrazione, la docente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo l’integrale esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti processuali dell’azione di ottemperanza, accertando l’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario e il rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 tra la notifica della sentenza quale titolo esecutivo e la notifica del ricorso.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che la pretesa azionata risultava adeguatamente documentata e che l’amministrazione, costituitasi, non aveva contestato la propria inottemperanza all’obbligo portato dal titolo. Tale contegno processuale ha integrato gli estremi dell’inadempimento, rendendo fondato il ricorso.
Il TAR ha quindi ordinato all’amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il caso di inutile decorso del termine, ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, precisando che questi assumerà le funzioni solo su istanza del creditore e che l’attività demandata, rientrando nei compiti istituzionali, non darà diritto ad alcun compenso.
Quanto alle spese, il Collegio le ha poste a carico della soccombente amministrazione, liquidandole in misura ridotta tenendo conto della serialità del contenzioso, come da precedenti citati in motivazione, e disponendone la distrazione in favore dei difensori della ricorrente dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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