Estinzione del processo pensionistico per mancata comparizione delle parti (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 578 del 19.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico innanzi alla Corte dei conti, in caso di mancata comparizione delle parti costituite alla nuova udienza fissata a seguito della cancellazione della causa dal ruolo, il processo deve essere dichiarato estinto. Gli artt. 181 e 309 c.p.c., applicabili in quanto espressione di un principio generale richiamato dall’art. 7, comma 2, c.g.c., operano in combinato disposto con l’art. 111 c.g.c., con conseguente cancellazione della causa dal ruolo e declaratoria di estinzione. Ai sensi dell’art. 111, comma 8, c.g.c., non vi è luogo a pronuncia sulle spese, che restano a carico delle parti che le hanno sostenute; nulla per le spese della sentenza, attesa la gratuità del giudizio pensionistico ex art. 31, comma 5, c.g.c..

Il Fatto

Il ricorrente, già parte di un giudizio pensionistico promosso davanti alla Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, aveva depositato il ricorso in data 17.9.2020. All’udienza del 13.3.2024 nessuna parte era comparsa e non risultava depositata la prova della tempestiva notificazione, al convenuto, del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione. Con ordinanza n. 54/2024 del 15.3.2024, ritualmente comunicata al procuratore del ricorrente, il giudice fissava una nuova udienza, avvertendo che, in caso di mancata comparizione delle parti costituite, la causa sarebbe stata cancellata dal ruolo e il processo dichiarato estinto.

All’udienza del 18 dicembre 2024 nessuno è nuovamente comparso. La questione giunge così alla decisione sulla sorte del processo in assenza delle parti costituite.

La Motivazione della Corte

Il giudice monocratico muove dalla riconosciuta applicabilità al processo pensionistico innanzi alla Corte dei conti degli artt. 181 e 309 c.p.c., quali espressioni di un principio generale richiamato dall’art. 7, comma 2, c.g.c. Il collegamento tra le due disposizioni processuali e l’art. 111 c.g.c. fonda la regola per cui, in caso di mancata comparizione delle parti costituite alla nuova udienza, la causa deve essere cancellata dal ruolo e il processo dichiarato estinto.

La Corte richiama sul punto propri precedenti: Cdc, sez. II App., 31.12.2019, n. 517, sez. Giur. Puglia, 9.7.2024, n. 149 e 18.4.2023, n. 138. Il percorso argomentativo è lineare: il quadro normativo richiamato opera in via generale nel giudizio pensionistico, senza necessità di ulteriori condizioni oltre alla mancata comparizione alla nuova udienza.

Nel caso concreto, dopo l’ordinanza n. 54/2024, ritualmente comunicata al procuratore del ricorrente, all’udienza fissata non è nuovamente comparsa alcuna parte. La fattispecie rientra dunque pienamente nella previsione astratta e la conseguenza non può che essere la declaratoria di estinzione del processo.

Sul piano delle spese, il giudice applica l’art. 111, comma 8, c.g.c.: non vi è luogo a pronuncia, restando le spese a carico delle parti che le hanno sostenute. Nessun importo è dovuto per la sentenza, stante la gratuità del giudizio pensionistico ai sensi dell’art. 31, comma 5, c.g.c. La Corte dichiara quindi estinto il giudizio e manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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