Assegnazione temporanea per genitorialità: i limiti al diniego per il personale militare (TAR Abruzzo n. 248 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’assegnazione temporanea del dipendente pubblico con figli minori fino a tre anni, ai sensi dell’art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001, è misura strumentale alla tutela di interessi di rango costituzionale e convenzionale e, pertanto, si applica anche al personale militare, per il quale l’art. 1493, comma 1, d.lgs. n. 66/2010 impone di tener conto del “particolare stato rivestito” senza attribuire a tale riferimento effetti restrittivi del beneficio. Il diniego deve essere limitato a casi o esigenze eccezionali, con motivazione rafforzata che dimostri la concreta indispensabilità o insostituibilità del militare nella sede di appartenenza. La sentenza additiva della Corte costituzionale n. 99 del 2024, che ha esteso il beneficio alla sede della residenza familiare, è una sentenza additiva “di prestazione” e non legittima l’amministrazione ad ampliare ulteriormente l’ambito di applicazione dell’istituto. L’amministrazione è tenuta a vagliare tutte le opzioni possibili, inclusa l’assegnazione in modo frazionato, prima di opporre il diniego quale extrema ratio.
Il Fatto
Un militare dell’Esercito, padre di una figlia appena nata, ha presentato domanda di assegnazione temporanea triennale, ai sensi dell’art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001, presso la sede di servizio di un’altra regione o, in subordine, presso la sede di Pescara. L’Amministrazione ha rigettato l’istanza, ritenendo inammissibile la richiesta per Pescara e negando il trasferimento verso le sedi della regione Marche, ove l’altro genitore lavora e la famiglia risiede, per carenza di posti vacanti corrispondenti alla posizione organica di “Meccanico” e per la presunta infungibilità del militare nella sede di appartenenza. Dopo l’accoglimento dell’istanza cautelare, l’Amministrazione ha disposto l’assegnazione provvisoria “in extraorganico” presso la sede di Ascoli Piceno, in attesa del giudizio di merito.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha premesso che l’assegnazione temporanea del genitore lavoratore con figli minori di tre anni è istituto volto a tutelare i valori fondamentali della genitorialità e del benessere del minore, di rango costituzionale e convenzionale. Ha quindi escluso che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 99 del 2024, abbia ampliato la platea dei beneficiari oltre i casi ivi previsti. Si trattava di una sentenza additiva “di prestazione”, che ha esteso il beneficio alla sede della provincia o regione di residenza familiare, ma non ha autorizzato l’amministrazione a considerare richieste verso sedi prive di collegamento con il luogo di radicamento del minore. Il diniego per la sede di Pescara è stato pertanto ritenuto legittimo.
Quanto al diniego per le sedi della Regione Marche, il Collegio lo ha ritenuto illegittimo per carenza di istruttoria e motivazione. L’Amministrazione ha fondato il proprio diniego sulla mancanza della posizione organica di “Meccanico” nelle sedi richieste, ma non ha dimostrato l’infungibilità del militare. L’art. 1493, comma 1, d.lgs. n. 66/2010, pur imponendo di considerare il “particolare stato rivestito”, non sostituisce il presupposto della disponibilità di un posto vacante corrispondente al grado, ma richiede una valutazione che consideri la formazione e l’utilizzabilità in mansioni analoghe. La norma non autorizza interpretazioni restrittive del beneficio.
La motivazione è risultata incongrua anche sotto il profilo delle esigenze eccezionali e della scopertura di organico. L’Amministrazione ha descritto genericamente le mansioni della posizione di “Meccanico” e le attività del reparto, ma non ha fornito elementi concreti sull’indispensabilità del ricorrente, sul carico di lavoro o sul numero di militari con la medesima specializzazione. La mera affermazione di una carenza organica non integra le eccezionali esigenze che soltanto possono giustificare il sacrificio dell’interesse alla genitorialità.
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento, ordinando all’Amministrazione di riesaminare l’istanza valutando tutte le opzioni possibili per favorire l’assegnazione, inclusa quella frazionata. L’amministrazione è inoltre tenuta a percorrere tutte le soluzioni alternative prima di opporre un diniego qualificabile come extrema ratio.
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Nota della Redazione
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