Accesso documentale del confinante e irrilevanza dei diritti di segreteria (TAR Lazio n. 1094 del 15.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di accesso il giudice amministrativo non può convertire il titolo dell’istanza: ove la domanda sia imperniata sulla disciplina dell’accesso documentale di cui agli artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990, lo scrutinio resta circoscritto a tale paradigma e non si estende ai parametri dell’accesso civico generalizzato. Il proprietario confinante con il fondo oggetto di iniziativa edificatoria vanta un interesse qualificato, diretto e attuale all’ostensione dei titoli abilitativi, allorché alleghi un pregiudizio concreto e rappresenti le finalità della richiesta. I diritti di ricerca e riproduzione non condizionano l’accoglimento dell’istanza: essi sono connessi al rilascio delle copie e non alla declaratoria del diritto, dovendosi comunque garantire l’esame gratuito dei documenti. Il silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza non esitata integra silenzio-diniego e determina l’accoglimento del ricorso.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un fondo confinante con un’area interessata da un’iniziativa edificatoria, ha chiesto al Comune di Terracina l’accesso al permesso di costruire e alla SCIA alternativa, con tutti gli allegati e gli elaborati grafici, nonché agli ulteriori titoli abilitativi. L’istanza, presentata il 1° agosto 2025 ai sensi degli artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990, non ha ricevuto riscontro, facendo maturare il silenzio-diniego.

Il ricorrente ha quindi agito ex art. 116 cod. proc. amm. per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio e l’annullamento del diniego. Il Comune si è costituito, deducendo un disguido interno nella trasmissione della nota che invitava a caricare l’istanza sulla piattaforma telematica e a versare i diritti; nota inviata solo il 26 settembre 2025. In vista dell’udienza il ricorrente ha comprovato il pagamento dei diritti il 30 settembre 2025, senza però ottenere la documentazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare il titolo dell’accesso. Dall’esame complessivo dell’istanza emerge che essa è stata preordinata a far valere unicamente l’accesso difensivo, come confermano le censure articolate in giudizio. Ne deriva il limite del sindacato: al giudice amministrativo è precluso accertare il diritto secondo i più ampi parametri dell’accesso civico generalizzato, stante l’impossibilità di convertire in sede giurisdizionale il titolo rappresentato all’amministrazione, secondo l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 10/2020.

Passando al merito, il ricorso è fondato. È incontestato che, a fronte dell’istanza del 1° agosto 2025 e del pagamento dei diritti del 30 settembre 2025, il ricorrente non abbia ottenuto l’ostensione. Il Collegio ravvisa un interesse qualificato, diretto e attuale ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. b) e dell’art. 24, comma 7, della l. n. 241/1990, valorizzando la posizione di proprietario confinante, il pregiudizio concreto allegato in termini di luci e vedute e la puntuale rappresentazione delle finalità, che evidenzia il nesso di strumentalità tra atti richiesti e scopo dichiarato.

Il Tribunale richiama il principio per cui le esigenze di standardizzazione e informatizzazione non possono tradursi in una limitazione sproporzionata del diritto di accesso, aggravando ingiustificatamente il procedimento a danno dell’amministrato (Cons. Stato, IV, n. 4478/2023). Quanto ai diritti di ricerca e riproduzione, il loro mancato pagamento non poteva giustificare il rifiuto, la limitazione o il differimento: eventuali provvedimenti negativi richiedono motivazione riferita alla normativa, alle categorie dell’art. 24 e alle circostanze di fatto, attenendo a profili sostanziali e non formali.

La lettera dell’art. 25 della l. n. 241/1990 conferma che i diritti di segreteria sono connessi non all’accoglimento dell’istanza ma al rilascio delle copie. L’esame dei documenti deve essere sempre garantito gratuitamente; solo l’estrazione di copia può essere subordinata al pagamento (Cons. Stato, III, n. 1366/2024). Il ricorso è pertanto accolto: si accerta il diritto all’accesso integrale, senza omissis, e si ordina al Comune di consentirlo mediante estrazione di copia nel termine di trenta giorni, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *