Silenzio assenso non si forma senza autorizzazione dell’Ente Parco (TAR Campania n. 1518 del 04.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo di formazione tacita del titolo autorizzatorio unico previsto dall’art. 44, comma 10, d.lgs. n. 259/2003 presuppone che tutte le Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali siano regolarmente invitate alla conferenza di servizi indetta ai sensi dell’art. 44, comma 7, del medesimo decreto. La mancata partecipazione di un’Amministrazione titolare di un potere di veto, quale l’Ente Parco, impedisce la formazione del silenzio assenso: non si tratta di mera illegittimità di un titolo comunque perfezionatosi, ma di un difetto che ne preclude l’esistenza. In tale ipotesi il nulla osta dell’Ente Parco ex art. 13 legge n. 394/1991 costituisce presupposto necessario e vincolante di ogni provvedimento abilitativo, e la sua assenza esclude il perfezionamento del titolo.

Il Fatto

La società ricorrente, operatore di infrastrutture per le comunicazioni elettroniche, impugna l’annullamento in autotutela dell’autorizzazione unica formatasi per decorrenza dei termini ai sensi dell’art. 44, comma 10, d.lgs. n. 259/2003, dichiarata in autocertificazione il 25.10.2024, per la realizzazione di un impianto di telefonia mobile su cui ospitare gli apparati di altro gestore. Il provvedimento comunale, comunicato il 24.06.2025, ha contestualmente ingiunto la sospensione dei lavori.

La società deduce l’avvenuta formazione del silenzio assenso, l’incompetenza della Soprintendenza ABAP in luogo della Soprintendenza speciale per il PNRR, l’illogicità del parere negativo e la falsa applicazione delle norme del Piano del Parco. Il Comune, l’Ente Parco, il Ministero della Cultura e la Presidenza del Consiglio resistono chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via dirimente i motivi sulla formazione del silenzio assenso e sull’irrilevanza del mancato invito dell’Ente Parco alla conferenza di servizi. Emerge come dato incontestato che l’Ente Parco non è stato convocato, benché l’area ricada nel perimetro del parco e l’intero Comune sia assoggettato a vincolo.

La Sezione richiama la propria giurisprudenza recente, secondo cui il meccanismo di cui all’art. 44, comma 10, d.lgs. n. 259/2003 presuppone che le altre Amministrazioni coinvolte, in particolare quelle preposte alla tutela ambientale e paesaggistico-territoriale, siano regolarmente invitate alla conferenza indetta ai sensi dell’art. 44, comma 7. Non basta la trasmissione dell’istanza, che il richiedente deve notiziare direttamente. La finalità di composizione degli interessi antagonisti in sede unitaria risulta così frustrata.

Sul nulla osta dell’Ente Parco, il Tribunale osserva che l’art. 13 legge n. 394/1991 sottopone sempre al preventivo nulla osta la realizzazione di interventi e impianti all’interno del parco. Il vaglio dell’Ente costituisce presupposto necessario e vincolante di ogni provvedimento abilitativo. Il nulla osta, per sua natura verifica preventiva, non può essere rilasciato postumo: come dichiarato dallo stesso Ente, in assenza non è possibile il perfezionamento del titolo.

Il Collegio esclude che la carenza partecipativa possa essere dequotata a mera violazione procedimentale. L’assenza di un’Amministrazione titolare di potere di veto, non messa in condizione di pronunciarsi, ha rilievo ostativo della formazione del silenzio assenso. La tesi di una illegittimità di un titolo comunque formatosi è incompatibile con la ratio della norma.

Quanto al potere di autotutela, i giudici ravvisano le prevalenti ragioni di pubblico interesse nella tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e nel rispetto del corretto sviluppo urbanistico con minimo consumo di suolo. Poiché il provvedimento impugnato è plurimotivato, le argomentazioni esaminate sono di per sé idonee a sorreggerlo: le ulteriori censure restano assorbite. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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