Trasferimento a Medicina vincolato ai posti da programmazione nazionale (TAR Campania n. 2014 del 24.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il trasferimento ad anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria è subordinato alla previa pubblicazione di avvisi o bandi da parte dell’Ateneo e alla effettiva disponibilità di posti resisi vacanti per ciascun anno di corso nella relativa coorte. La programmazione nazionale degli accessi, fondata sulla legge n. 264/1999, deroga l’art. 9 del r.d. n. 1269/1938, la cui specialità non consente l’iscrizione in sovrannumero o fuori coorte. Gli aspiranti con invalidità pari o superiore al 66% o con certificazione ex art. 3, comma 3, legge n. 104/1992 hanno solo un titolo di preferenza in graduatoria, non un posto aggiuntivo, restando fermo l’accertamento della disponibilità di posti e del percorso formativo.

Il Fatto

Il ricorrente, iscritto a una facoltà di Medicina e Chirurgia presso un Ateneo estero, ha chiesto il trasferimento all’Università degli Studi della Campania per gravi motivi di salute, propri e del padre, invocando l’art. 9 del r.d. n. 1269/1938. L’Ateneo ha respinto l’istanza rilevando che per l’anno accademico 2022/2023 non era stato emanato il bando di trasferimento per indisponibilità di posti.

Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Campania, deducendo violazione del r.d. n. 1269/1938, difetto di istruttoria e di motivazione, mancata ricognizione dei posti disponibili, violazione del diritto allo studio e della tutela della salute, nonché omesso preavviso di rigetto. La domanda cautelare è stata respinta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’allegato 2 al d.m. n. 583/2022, che disciplina l’accesso programmato nazionale, ove il comma 13 consente l’iscrizione ad anni successivi al primo esclusivamente nel limite dei posti resisi disponibili per ciascun anno di corso nella relativa coorte, a seguito di rinunce, trasferimenti o altri istituti previsti dai Regolamenti di Ateneo. Gli Atenei pubblicano periodicamente avvisi o bandi e non sono tenuti a esaminare domande presentate fuori da tali procedure.

Il comma 14 subordina l’iscrizione dello studente proveniente da Ateneo estero all’accertamento del percorso formativo, degli esami sostenuti e dei crediti maturati, ma sempre entro il limite dei posti assegnati; il comma 15 esclude in ogni caso l’iscrizione in sovrannumero o fuori coorte. Il Collegio richiama la decisione del Cons. Stato, Sez. VII, n. 3737 del 2 maggio 2025, che ha riformato una precedente pronuncia della stessa Sezione, affermando che il sistema di accesso programmato ex legge n. 264/1999 deroga l’invocato art. 9 del r.d. n. 1269/1938, non potendosi prescindere dalla disponibilità di posti.

Quanto al secondo motivo, la Corte ribadisce che il riconoscimento dei crediti opera solo in presenza di posti disponibili e all’esito di bandi pubblici, restando agli Atenei la disciplina delle modalità procedurali. Sulla pretesa ricognizione dei posti al momento della domanda, il Collegio osserva che essa si scontra con la necessità della programmazione e che il ricorrente non ha offerto alcun principio di prova di una ricognizione incompleta; la difesa erariale ha peraltro documentato un’iscrizione al terzo anno in eccedenza rispetto ai posti programmati.

Il quarto motivo è dichiarato in parte inammissibile per genericità: gli interessi costituzionali invocati sono stati già bilanciati dal Ministero in sede di adozione del decreto, che riconosce agli studenti con invalidità qualificata unicamente un titolo di preferenza. Il quinto motivo è respinto in applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, poiché il diniego, di natura vincolata, non avrebbe potuto avere contenuto diverso. Il ricorso è respinto con integrale compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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