Accesso documentale massivo ed esplorativo: legittimo il diniego (TAR Piemonte n. 1802 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
È legittimo il diniego opposto all’istanza di accesso agli atti che, per l’abnorme numero di documenti richiesti e per la dichiarata incertezza sulla loro stessa esistenza, assuma carattere massivo ed esplorativo. L’accesso documentale, anche nella forma difensiva, deve avere ad oggetto documentazione specifica, esistente e determinata, indicata in modo preciso e circoscritto. L’istanza che rimette all’amministrazione la ricostruzione d’archivio di fatti e pagamenti non conosciuti dal richiedente è inammissibile ai sensi dell’art. 24, comma 3, legge n. 241 del 1990. Il diniego trova ulteriore fondamento nell’esigenza di non paralizzare l’attività dell’ufficio amministrativo.
Il Fatto
Una società titolare di crediti per ritardato pagamento vantati verso una azienda sanitaria locale ha chiesto l’annullamento della nota con cui la stessa azienda ha negato l’accesso agli atti. La pretesa creditoria trova origine in una pluralità di fatture di capitale, per le quali un istituto bancario aveva agito in giudizio civile al fine di ottenere il risarcimento forfetario previsto dall’art. 6 d.lgs. n. 231 del 2002.
La ricorrente, intervenuta nel giudizio civile in qualità di cessionaria del credito, ha presentato istanza di accesso avente ad oggetto i mandati di pagamento relativi alle fatture indicate in un file di propria elaborazione. L’azienda sanitaria ha negato l’ostensione. La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990 e dei principi di trasparenza e buona amministrazione; l’amministrazione ha eccepito l’inammissibilità e chiesto il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso. L’istanza di accesso è generica e dichiaratamente esplorativa: essa si fonda su un file di elaborazione della stessa società, contenente un elenco di oltre ottomila fatture, e rimette all’amministrazione la verifica d’archivio dell’eventuale intervenuto pagamento e dell’eventuale ritardo.
Il Tribunale qualifica l’accesso come massivo, per l’abnorme numero di mandati richiesti, ed esplorativo, per l’incertezza dichiarata sulla situazione dei pagamenti. Gli atti richiesti, osserva, hanno numero ed esistenza non certi ma solo ipotizzati, e contenuto non determinabile.
Sul piano normativo, il Collegio richiama il principio per cui l’accesso deve avere ad oggetto una specifica documentazione in possesso del detentore, indicata in modo sufficientemente preciso e circoscritto. Non può riguardare un complesso di atti di cui non si conosce con certezza la consistenza e il contenuto, pena l’assunzione di natura meramente esplorativa e l’inammissibilità ex art. 24, comma 3, legge n. 241 del 1990. A sostegno sono citate Cons. Stato, Sez. VI, n. 5302 del 2025 e Cons. Stato, Sez. III, n. 1139 del 2024.
Il Tribunale valorizza, inoltre, il pregiudizio organizzativo: la richiesta, per quantità e tipologia dei documenti contabili, è idonea a paralizzare l’ufficio amministrativo, chiamato a una complessa ricerca d’archivio e a verificare l’esistenza di mandati lungo un arco di dodici anni, parte dei quali collocati su applicativi informatici non più utilizzati, con conseguente necessità di verifica manuale.
Assorbite le ulteriori eccezioni difensive, il ricorso è respinto. Le spese processuali sono compensate in ragione della novità e peculiarità della questione esaminata.
Nota della Redazione
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