Giudizio di ottemperanza a sentenza del giudice del lavoro (TAR Piemonte n. 1047 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza, attivato ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., assicura l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario, Sezione Lavoro, rimasta inottemperata dall’amministrazione soccombente. Ricorrono i presupposti di rito quando il titolo è attestato conforme all’originale secondo l’art. 475 c.p.c., come riformulato dal D. Lgs. 149/2022, ed è stato notificato al domicilio reale dell’amministrazione a mezzo PEC, con infruttuoso decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996. Il giudice ordina l’esecuzione, nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia e fissa la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., con carattere sanzionatorio e sollecitatorio, cumulabile con gli interessi legali già disposti nel titolo.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Lavoro, n. 1036/2025 del 15.04.2025, munita di formula esecutiva il 18.04.2025 e notificata il 12.05.2025, non impugnata nei termini. Il titolo imponeva al Ministero dell’Istruzione e del Merito di corrispondere alla ricorrente il risarcimento corrispondente a 18 mensilità della retribuzione globale di fatto, pari a euro 2.604,03 mensili, oltre accessori di legge.
Proposto il ricorso per l’ottemperanza, l’amministrazione si è costituita con atto di mera costituzione formale, senza contestare l’inadempimento. La ricorrente ha chiesto il pagamento delle somme liquidate, la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora. Alla camera di consiglio del 23.04.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accertato la sussistenza dei presupposti, anche di rito, della domanda. La sentenza azionata risulta attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., come riformulato dall’art. 3, comma 34, del D. Lgs. 149/2022, letto in combinato disposto con l’art. 35, comma 8, del medesimo decreto, che ha abrogato la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva dal 28.02.2023. Il titolo è stato poi notificato via PEC al Ministero soccombente presso il suo domicilio reale.
Alla data del ricorso era infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica, stabilito dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996 per l’avvio di azioni esecutive in danno dell’amministrazione, applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Nessuna contestazione è stata sollevata sull’omessa esecuzione del giudicato. Il Collegio ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al titolo e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine è stato nominato sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delegare il concreto esercizio dei poteri ad altro dirigente o funzionario. Il Collegio ha precisato che il potere del commissario non incontra il limite delle sue ordinarie attribuzioni: la delega può essere disposta a favore di qualunque soggetto idoneo, anche di altro Dipartimento, a prescindere dai rapporti gerarchici, per evitare che modifiche organizzative interne ritardino la soddisfazione del creditore. Il commissario può impiegare i capitoli di spesa destinati allo scopo, fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso.
Quanto al compenso, essendo le funzioni affidate a un dirigente pubblico e connesse ai compiti istituzionali, esso è compreso in quello già percepito dall’amministrazione di appartenenza. È stata accolta anche la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinata nella misura degli interessi legali su quanto dovuto in dipendenza del giudicato, in aggiunta a quelli già disposti con la sentenza inottemperata, stante il carattere sanzionatorio e sollecitatorio dell’istituto. Il dies a quo coincide con la notificazione della decisione all’amministrazione inadempiente, il dies ad quem con l’adempimento, anche tardivo, o con il giorno di efficacia della nomina del commissario in caso di perdurante inadempimento.
Le spese processuali sono poste a carico del Ministero, liquidate con distrazione in favore dei procuratori antistatari. Il Collegio ha infine rilevato il carattere seriale del contenzioso per abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato, disponendo la trasmissione di copia della pronuncia alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Lazio.
Nota della Redazione
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