Conto Energia, prova fotografica decisiva per la tariffa incentivante (TAR Lazio n. 1244 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito della conclusione dell’installazione dell’impianto fotovoltaico entro il 31 dicembre 2010, richiesto dall’art. 1-septies del d.l. 105/2010, convertito in l. 129/2010, si prova esclusivamente mediante la documentazione fotografica prevista dalla Procedura Operativa GSE e dall’Allegato 4 al Secondo Conto Energia. Non hanno portata probatoria equipollente la relazione asseverata del tecnico, i documenti di trasporto, le bolle di accompagnamento e le fatture, che attestano la mera disponibilità del materiale e non l’avvenuta installazione. Alla luce del principio di autoresponsabilità che informa il regime incentivante, grava sul richiedente l’onere di fornire in sede procedimentale ogni elemento idoneo a dimostrare il perfezionamento della fattispecie agevolativa. L’esame analitico dei luoghi, conseguente al sopralluogo, può legittimamente smentire la completezza apparente risultante dal controllo cartolare delle fotografie caricate in fase di qualifica.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 989,82 kW, ha impugnato il provvedimento con cui il GSE ha accertato la decadenza dall’ammissione alle tariffe incentivanti del Secondo Conto Energia, per carenza della prova fotografica della tempestiva conclusione dei lavori al 31 dicembre 2010, ammettendo contestualmente l’impianto alle tariffe del Terzo Conto Energia.
La ricorrente ha dedotto la carenza istruttoria del procedimento, la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e l’illegittimità dell’eventuale applicazione retroattiva di future decurtazioni tariffarie. Con motivi aggiunti ha poi impugnato il provvedimento di riesame, sostenendo l’insussistenza del vizio originario e l’omessa ponderazione degli interessi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento. L’art. 1-septies del d.l. 105/2010 riconosce le tariffe del Secondo Conto Energia a chi abbia concluso l’installazione entro il 31 dicembre 2010 e comunicato la fine lavori entro la stessa data. La Procedura Operativa GSE del 12 novembre 2010 e l’Allegato 4 al D.M. 19 febbraio 2007 impongono la produzione di fotografie dell’impianto ultimato, capaci di offrire una visione completa dei principali componenti.
Da qui la conseguenza centrale: la documentazione fotografica costituisce la fonte primaria della prova del requisito di accesso. La relazione asseverata non ha portata probatoria privilegiata rispetto alle fotografie, e il principio di autoresponsabilità impone all’interessato di fornire tutti gli elementi idonei a dimostrare la sussistenza delle condizioni del beneficio, non essendo possibile integrare dopo la scadenza l’iniziale documentazione fotografica.
Il Collegio esamina il primo motivo e lo respinge. Gli aspetti di mancato completamento riguardano la mancata installazione di moduli fotovoltaici su tre inseguitori solari. Il provvedimento conclusivo ha preso posizione sulle osservazioni procedimentali, escludendo elementi di novità, senza che l’obbligo di valutazione si traduca in un obbligo di analitica confutazione. La relazione asseverata mirava a dimostrare la piena disponibilità del materiale, ma la prova del trasporto e della consegna non equivale alla prova dell’installazione.
L’istruttoria svolta in corso di causa conferma tali conclusioni. La documentazione prodotta dal GSE dimostra che dalla foto n. 5 allegata all’istanza di ammissione non è ricavabile la completezza del sito, per la posizione differente dell’inquadramento, il diverso orientamento delle vele fotovoltaiche, l’assenza dei quadri di campo e il colore differente del suolo. La ricorrente non ha prodotto elementi idonei a smentire tale ricostruzione: nessun travisamento di fatto è ravvisabile.
Il secondo motivo è infondato perché l’ammissione al Terzo Conto Energia attesta un bilanciamento adeguato, trattandosi di proroga eccezionale soggetta a stretta interpretazione. Il terzo motivo è inammissibile per carenza originaria di interesse, non potendo il giudice sindacare l’attività ancora non esercitata. Il potere di decadenza ha natura ripristinatoria, non sanzionatoria. I motivi aggiunti sono infondati: il termine di diciotto mesi introdotto dall’art. 56 del d.l. 76/2020 non ha portata retroattiva e il riesame è stato correttamente istruito, con ponderazione degli interessi espressa nel provvedimento.
Nota della Redazione
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