Inammissibile l’accesso esplorativo a documenti quando il provvedimento è inoppugnabile (TAR Puglia n. 567 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza di accesso documentale ex artt. 22 e ss. legge n. 241/1990 è inammissibile quando è preordinata a un controllo generalizzato dell’operato dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 24, comma 3, legge n. 241/1990, o quando ha finalità meramente esplorative. L’interesse strumentale alla conoscenza di atti e documenti deve preesistere all’istanza e sussiste solo in relazione a un provvedimento che riguardi il richiedente come destinatario diretto o indiretto; esso non può residuare quando il provvedimento lesivo sia divenuto inoppugnabile per decorso dei termini di decadenza. L’accesso difensivo non può essere impiegato per conseguire una rimessione in termini impropria.
Il Fatto
Una società operante nel settore delle affissioni e dell’impiantistica pubblicitarie impugnava il rigetto della propria istanza di accesso agli atti, con cui chiedeva di conoscere la documentazione relativa alla revoca dell’ordinanza di decadenza comminata a un’impresa concorrente che, dopo una pluriennale morosità nei pagamenti dei tributi locali, aveva ottenuto una sanatoria dello stato debitorio. La ricorrente lamentava una posizione di favore illegittimamente accordata alla controinteressata, con conseguente alterazione della leale concorrenza, e deduceva la violazione degli artt. 22 e 24 della legge n. 241/1990, dell’art. 5 e 5-bis del d.lgs. n. 33/2013, nonché dei principi di proporzionalità e prevalenza dell’accesso difensivo.
Il Comune resistente contestava la valenza ampiamente esplorativa dell’istanza, volta a ottenere un corpus documentale eccessivamente ampio e indeterminato. La controinteressata non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha respinto il ricorso, componendo il bilanciamento tra esigenze di trasparenza e tutela dell’interesse privato. Il Collegio ha rilevato che il provvedimento di revoca del settembre 2025, che la ricorrente aveva interesse a conoscere, era già noto e depositato in giudizio, così come il regolamento comunale in materia: la società disponeva quindi degli strumenti necessari per agire a tutela della propria posizione entro i termini.
La Corte ha richiamato l’art. 24, comma 3, legge n. 241/1990, secondo cui non sono ammissibili istanze di accesso preordinate a un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni. Ha altresì escluso che potesse soccorrere l’accesso civico ex art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013, finalizzato a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali, mentre nella specie veniva azionato un interesse privato dell’operatore economico a incrementare i propri introiti aziendali in sostituzione del competitore.
Quanto all’accesso difensivo, la Corte ne ha affermato la necessità di una congrua motivazione e ha precisato che l’istituto dell’accesso non può mai essere impiegato per conseguire una forma di rimessione in termini impropria. Richiamando i precedenti di Cons. St., Ad. plen., 18 marzo 2021 n. 4 e di Cons. St., Ad. plen., 24 aprile 2012 n. 7, il Collegio ha ribadito che il diritto di accesso inerisce all’interesse strumentale alla conoscenza di atti relativi a un procedimento che ha riguardato la parte istante come destinataria diretta o indiretta, ma che tale interesse non può residuare quando il provvedimento sia divenuto inoppugnabile.
Il provvedimento del 16 settembre 2025 costituiva l’atto lesivo da impugnare entro i termini; la ricorrente, che ne aveva conoscenza e lo ha depositato in giudizio, non lo ha invece impugnato tempestivamente, presentando solo una domanda di accesso a carattere esplorativo. L’azione giudiziale è stata pertanto dichiarata intempestiva e il ricorso respinto, con compensazione delle spese per la natura e peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
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