Ottemperanza per la carta docente del supplente: ordine al Ministero e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2474 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata esecuzione, da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato che riconosce al docente supplente il diritto alla carta elettronica del docente legittima il ricorso per ottemperanza ex art. 114 c.p.a. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo accoglie la domanda e ordina all’Amministrazione di dare esecuzione alla pronuncia. In caso di persistente inadempienza, è consentita la nomina di un commissario ad acta, individuato in un dipendente pubblico della struttura debitrice, senza diritto a compenso.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, il riconoscimento del diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/21, 2022/23, 2023/24 e 2024/25, con condanna del Ministero all’accredito di un importo complessivo. La sentenza, non impugnata, era passata in giudicato.
Nonostante la notifica del titolo esecutivo, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione alla pronuncia. La ricorrente ha quindi adito il TAR Lombardia ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a. per ottenere l’ottemperanza e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accertato la rituale notifica della sentenza e l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 prima di poter procedere all’esecuzione forzata. Il ricorso è stato pertanto ritenuto fondato.
Il TAR ha ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza, riconoscendo il beneficio della carta docente, nel termine di 90 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza stessa.
Per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, il giudice ha nominato fin da subito un commissario ad acta nella figura del Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato. Il commissario è autorizzato a ricorrere al pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei fondi. Non è previsto alcun compenso, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.
La Corte ha condannato l’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, distratte in favore del difensore antistatario, con liquidazione ridotta tenuto conto della natura seriale della questione e della giurisprudenza richiamata.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.