Accesso agli atti sull’incentivo IMU-TARI e verifica della ripartizione (TAR Veneto n. 621 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso agli atti amministrativi spetta a chi sia destinatario diretto di un provvedimento di liquidazione di un incentivo economico ripartito tra i componenti di un gruppo di lavoro in base a coefficienti percentuali. In tal caso l’interesse è diretto, concreto e attuale e non si esaurisce nei documenti che riguardano singolarmente l’istante, ma si estende all’intera documentazione sulla quale si fonda la ripartizione del fondo. L’esigenza di verificare la corretta applicazione dei coefficienti e la conformità dell’importo attribuito al regolamento rende l’accesso necessario per curare o difendere i propri interessi giuridici. Il diniego non può fondarsi sul divieto di controllo generalizzato, che riguarda le istanze esplorative prive di collegamento con una situazione giuridica concreta. L’eventuale riservatezza dei terzi è tutelata mediante oscuramento dei dati identificativi, non con il rifiuto dell’ostensione.
Il Fatto
La ricorrente ha prestato servizio presso un Comune fino al pensionamento, ricoprendo il ruolo di Responsabile del Settore Finanziario e delle imposte IMU e TARI, occupandosi di accertamento e riscossione dei tributi comunali. Con delibera di Giunta il Comune ha approvato un regolamento per l’attribuzione di incentivi al personale che abbia contribuito al recupero dell’evasione tributaria, prevedendo gruppi di lavoro e coefficienti di ripartizione: il 20% al funzionario coordinatore, il 65% ai dipendenti del Settore Tributi e il 15% ai collaboratori tecnici e amministrativi.
Con determinazione dirigenziale il Comune ha liquidato gli incentivi per l’attività di accertamento relativa all’anno 2024, richiamando una relazione di liquidazione e ripartizione e le connesse schede dei conteggi, non allegate. La ricorrente ha ricevuto un cedolino con un importo di € 36,46. Ha quindi presentato istanza di accesso alla relazione e alle schede, nonché a ogni atto connesso. Il Comune ha opposto un diniego parziale, trasmettendo due fogli con un riepilogo indicante € 48,24 e negando l’accesso alle schede dei conteggi per asserita assenza di nesso funzionale, qualificando la richiesta come controllo generalizzato. Dopo un ulteriore invio di un prospetto Excel, la ricorrente ha proposto ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 22 della legge n. 241/1990, che riconosce il diritto di accesso a chi abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto. La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che tale interesse non deve coincidere con la titolarità di un diritto soggettivo perfetto: è sufficiente un nesso di strumentalità con la situazione finale che l’istante intende tutelare. L’art. 24 della legge n. 241/1990 rafforza tale impostazione, garantendo l’accesso quando la conoscenza del documento sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici.
Nel caso concreto la ricorrente è destinataria diretta del provvedimento di liquidazione di un incentivo adottato in applicazione di un regolamento che prevede una ripartizione interdipendente tra tutti i componenti del gruppo di lavoro. L’importo attribuito a ciascun partecipante non può essere valutato isolatamente, poiché scaturisce dall’applicazione di coefficienti percentuali sull’ammontare complessivo del fondo e dipende dalla valutazione comparativa del contributo di ciascuno.
Ne discende un interesse qualificato non solo ai documenti che riguardano singolarmente la ricorrente, ma all’intera documentazione su cui si fonda la ripartizione: soltanto la visione d’insieme consente di verificare se i coefficienti siano stati correttamente applicati e se il proprio importo sia conforme al regolamento.
Non regge, pertanto, l’assunto del Comune secondo cui l’istanza mirerebbe a un controllo generalizzato dell’operato dell’Amministrazione. Il relativo divieto serve a impedire istanze esplorative prive di collegamento con una situazione giuridica concreta; qui, invece, la ricorrente è parte di un procedimento di liquidazione conclusosi con l’attribuzione di un importo determinato e vuole verificarne la correttezza. Si tratta di un interesse specifico, non di una curiosità generalizzata.
La parzialità dei documenti trasmessi è autonomamente lesiva: i due fogli inviati riportano un importo che non coincide con quello del cedolino, e il prospetto Excel si limita a elencare i procedimenti di riscossione seguiti dalla ricorrente, indicando un numero di “giorni di spettanza” privo di corrispondenza nei criteri regolamentari. Il Collegio rileva infine che il Comune non ha individuato controinteressati specifici né motivato il rifiuto in relazione a posizioni di terzi determinati; l’eventuale interesse alla riservatezza può essere tutelato con il solo oscuramento dei nominativi. Il ricorso è quindi accolto, con annullamento del diniego e condanna del Comune a esibire e rilasciare copia integrale della relazione e delle schede, con oscuramento dei dati identificativi dei componenti dei gruppi di lavoro.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.