Obbligo di provvedere sul visto di studio anche in contesti operativi difficili (TAR Lazio n. 14322 del 18.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La comunicazione con cui l’Amministrazione si limita a rappresentare difficoltà operative connesse all’identificazione del richiedente e alla consegna del documento di viaggio, senza adottare alcuna determinazione conclusiva sull’istanza, ha carattere meramente interlocutorio e soprassessorio e non soddisfa l’obbligo di conclusione del procedimento con un provvedimento espresso. Le circostanze ostative all’accoglimento della domanda di visto non giustificano la protrazione sine die del procedimento, ma devono trovare espressione in una determinazione formale, motivata e impugnabile, ai sensi dell’art. 6-bis del d.P.R. n. 394/1999. L’inerzia colpevole permane quando l’Amministrazione adotta un atto infra-procedimentale o soprassessorio, che non dà vita ad un autentico provvedimento ultimativo del procedimento.
Il Fatto
Una cittadina palestinese residente nella Striscia di Gaza, pre-iscrittasi a un corso di laurea triennale presso l’Università Federico II di Napoli, presentava al Consolato Generale d’Italia a Gerusalemme domanda di visto nazionale di tipo D per motivi di studio, trasmettendo tutta la documentazione richiesta. Il Consolato confermava la ricezione della pratica, dichiarandosi disponibile a gestirla in via telematica in ragione della situazione eccezionale di Gaza.
Nonostante un formale sollecito, l’Amministrazione si limitava a rappresentare le difficoltà connesse all’identificazione della richiedente e alla materiale consegna del visto, senza adottare alcun provvedimento conclusivo. La ricorrente impugnava quindi il silenzio inadempimento ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., deducendo la violazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990 e dell’art. 5, comma 8, del d.P.R. 394/1999, che prevede la conclusione del procedimento di rilascio del visto entro 90 giorni dalla richiesta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il principio per cui la condanna dell’Amministrazione per il silenzio presuppone che perduri l’inerzia al momento della pronuncia, mentre l’adozione di un provvedimento esplicito rende il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. L’attività infra-procedimentale o soprassessoria non costituisce un autentico provvedimento ultimativo, ma un rinvio sine die, che non fa venire meno l’interesse ad agire.
Applicando tali coordinate al caso di specie, la Sezione osserva che il riscontro fornito alla ricorrente non è idoneo a soddisfare l’obbligo di conclusione del procedimento. La comunicazione dell’8 gennaio 2026 si limita a rappresentare difficoltà operative, senza contenere alcuna determinazione conclusiva sull’istanza di visto, assumendo pertanto carattere meramente interlocutorio.
Il Collegio esclude che le circostanze richiamate dall’Amministrazione possano giustificare la protrazione indeterminata del procedimento: “adducere inconveniens non est solvere argumentum”. Le difficoltà operative descritte valgono a rappresentare un impedimento fattuale, ma non esonerano l’autorità procedente dall’obbligo di assumere una determinazione espressa sull’istanza.
Assume rilievo l’art. 6-bis del d.P.R. n. 394/1999, che impone l’adozione di un formale provvedimento di diniego motivato, con l’indicazione dei mezzi di impugnazione, nell’ipotesi in cui non risultino integrati i presupposti per il rilascio del visto. Anche laddove il contesto operativo non consenta il completamento degli adempimenti necessari, tale valutazione avrebbe dovuto essere esternata con una determinazione formale, suscettibile di conoscenza e di impugnazione.
Il ricorso è accolto, con accertamento dell’illegittimità del silenzio e condanna dell’Amministrazione a provvedere entro 30 giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza. Le spese seguono la soccombenza.
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Nota della Redazione
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