Sanzione disciplinare militare di rimozione e autonomia dal giudizio penale (TAR Abruzzo n. 454 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento disciplinare militare non è richiesto il livello di certezza proprio del giudizio penale, essendo sufficiente un quadro indiziario grave e concordante. L’amministrazione può legittimamente utilizzare gli elementi acquisiti in sede penale senza necessità di autonoma rinnovazione, ove il provvedimento sanzionatorio sia il risultato di un autonomo percorso valutativo. La sanzione della perdita del grado per rimozione, ai sensi degli artt. 861, comma primo, lett. d), e 867, comma quinto, d.lgs. n. 66/2010, decorre, ai soli fini giuridici, dalla data di applicazione della sospensione precauzionale, se a tale data risulti pendente un procedimento penale conclusosi con l’irrogazione della sanzione espulsiva. La valutazione di gravità del fatto e la commisurazione della sanzione costituiscono espressione di ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile solo in presenza di travisamento dei fatti, illogicità o manifesta sproporzione.
Il Fatto
Un Vice Brigadiere dell’Arma dei Carabinieri, sottoposto a sospensione precauzionale obbligatoria dall’impiego a seguito dell’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, veniva coinvolto in un procedimento penale per ipotesi di traffico e detenzione di sostanze stupefacenti. Instaurato il procedimento disciplinare, la Commissione di Disciplina riteneva il militare non meritevole di conservare il grado.
Il Ministero della Difesa irrogava pertanto la sanzione della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari, con decorrenza, ai soli fini giuridici, dalla data di applicazione della sospensione precauzionale. Il militare impugnava il provvedimento deducendo vizi di istruttoria e motivazione, mancata sospensione del procedimento disciplinare in attesa dell’esito penale e sproporzione della sanzione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso infondato sotto tutti i profili. Quanto al primo motivo, ha escluso il difetto di istruttoria, evidenziando come l’amministrazione avesse svolto un autonomo percorso valutativo articolato attraverso l’inchiesta formale, la relazione dell’Ufficiale inquirente e il giudizio della Commissione di Disciplina, con conseguente insussistenza di una mera ricezione acritica dell’imputazione penale. Ha altresì precisato che le censure relative al merito delle valutazioni disciplinari sono inammissibili, trattandosi di scelte ampiamente discrezionali dell’autorità militare.
In relazione alle garanzie procedimentali, il Collegio ha rilevato che le difese dell’incolpato erano state ritualmente acquisite e valutate, e che la motivazione poteva legittimamente essere formulata per relationem agli atti del procedimento disciplinare, ove conosciuti o conoscibili dall’interessato. Quanto all’asserita carenza probatoria, il TAR ha ribadito che nel giudizio disciplinare è sufficiente un quadro indiziario grave e concordante, non occorrendo la certezza propria del processo penale né la rinnovazione degli elementi acquisiti in quella sede.
Sul secondo motivo, relativo alla mancata sospensione del procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 1393 d.lgs. n. 66/2010, il TAR ha escluso ogni automatica pregiudizialità penale, ritenendo legittima la prosecuzione del procedimento ove l’amministrazione disponga di un compendio istruttorio idoneo a fondare una valutazione autonoma, come nel caso di specie.
Quanto alla proporzionalità della sanzione, il Collegio ha richiamato la consolidata giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. I, n. 362 del 2025) secondo cui la valutazione sulla gravità dell’illecito e sulla sanzione da irrogare è espressione di ampia discrezionalità, sindacabile solo per travisamento dei fatti o manifesta illogicità. Ha infine ritenuto conforme all’art. 867, comma quinto, d.lgs. n. 66/2010 la decorrenza della sanzione dalla data di applicazione della sospensione precauzionale, essendo a quella data già pendente il procedimento penale successivamente conclusosi con l’irrogazione della sanzione espulsiva.
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Nota della Redazione
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