Accesso ambientale e legittimazione passiva dell’ente competente per materia (Cons. Stato n. 10484 del 30.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni ambientali va esercitato nei confronti del soggetto pubblico che detiene i documenti o che è tenuto a detenerli in ragione delle proprie competenze istituzionali. Il trasferimento delle competenze in materia ambientale dall’ente locale alla Regione comporta l’obbligo giuridico di detenzione della documentazione afferente alla funzione trasferita, anche se materialmente conservata nell’archivio dell’ente originario. La mancata o incompleta cessione dei documenti tra amministrazioni è contingenza di mero fatto, non opponibile al cittadino che richieda l’ostensione. L’assenza materiale del documento presso l’amministrazione interpellata non esime quest’ultima dal costituirne la disponibilità e dal consentire l’accesso, sussistendone le condizioni di legge.

Il Fatto

Un comitato di cittadini ha promosso iniziative informative e di controllo in ordine a un insediamento di allevamento intensivo sito nel Comune di Spello. Con istanza trasmessa via PEC nel settembre 2023 ha chiesto alla Regione Umbria l’ostensione di cinque categorie di documenti, qualificandoli come informazioni ambientali ai sensi del d.lgs. n. 195/2005 e, in subordine, come oggetto di accesso documentale ai sensi della l. n. 241/1990.

La Regione ha accolto solo parzialmente la richiesta, negando i documenti formati o detenuti dalla Provincia e tenendo conto dell’opposizione della controinteressata per l’allegato tecnico. Il TAR Umbria ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile per difetto di legittimazione passiva dell’ente regionale, sul rilievo del mancato trasferimento della documentazione risalente al 2012. Il comitato ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

Nel corso del giudizio la Regione ha depositato la documentazione in precedenza negata. Il Consiglio di Stato ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amministrativo. La definizione in rito non ha però esonerato il collegio dal valutare la soccombenza virtuale, per decidere sulle spese del doppio grado.

Il punto centrale è la legittimazione passiva. Il primo giudice aveva escluso quella della Regione per i documenti formatisi presso la Provincia. Il Consiglio di Stato ritiene l’assunto erroneo: le competenze in materia sono state trasferite alla Regione dalla l.r. Umbria 2 aprile 2015, n. 10. La mancata materiale cessione dell’archivio storico costituisce circostanza transitoria, perché senza quella documentazione la Regione non potrebbe esercitare le proprie funzioni istituzionali in materia ambientale.

Il collegio richiama l’art. 22, comma 6, della l. n. 241/1990, che àncora il diritto di accesso all’obbligo dell’amministrazione di detenere i documenti. Anche la nozione di detenzione “stabile” dell’art. 25, comma 2, rinvia alle competenze dell’ente interpellato. Sul punto viene richiamato il precedente della Sez. IV n. 2379 del 2014: destinataria dell’istanza è l’amministrazione che detiene o è tenuta a detenere i documenti in ragione della propria attività di pubblico interesse.

Ne deriva che l’assenza materiale del documento presso l’ente interpellato non è opponibile al cittadino. Se il documento avrebbe dovuto essere detenuto e non è presente negli archivi, è compito dell’amministrazione costituirne la detenzione e consentire l’accesso. Il ricorso di primo grado era dunque meritevole di integrale accoglimento.

In parziale riforma, è dichiarata la cessazione della materia del contendere. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza virtuale e la Regione Umbria è condannata alla rifusione, liquidata complessivamente in euro 3.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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