Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta sulla carta docente (TAR Toscana n. 809 del 28.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, il ricorso proposto ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. è ammissibile quando il titolo esecutivo sia stato notificato all’amministrazione e sia inutilmente decorso il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997. Accertata la perdurante inerzia, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine perentorio e, per il caso di ulteriore inadempienza, nomina sin d’ora il commissario ad acta, anticipandone l’intervento alla scadenza del termine assegnato. La nomina preventiva non richiede l’accertamento di un inadempimento già consumato, essendo sufficiente la mancata esecuzione al momento della decisione.

Il Fatto

La ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza con cui il giudice del lavoro aveva accertato il suo diritto alla Carta elettronica del docente di cui alla l. n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, e aveva condannato il Ministero a metterla a disposizione, oltre al pagamento delle spese.

Poiché l’amministrazione non ha provveduto, la ricorrente ha chiesto la corresponsione degli interessi legali e la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito. La causa è stata posta in decisione alla camera di consiglio del 4 marzo 2026.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto verificato l’ammissibilità del ricorso, riscontrando che la sentenza ottemperanda era stata notificata al Ministero presso la sede reale, che era inutilmente decorso il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo e che la stessa era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria.

Nel merito, il Collegio ha rilevato che dagli atti non risultava alcuna esecuzione della sentenza. Ha quindi ordinato al Ministero, ove non avesse già provveduto, di dare esecuzione al giudicato entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, corrispondendo alla ricorrente la somma liquidata.

Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta che la parte interessata gli presenterà dopo il decorso inutile del termine assegnato all’amministrazione, curando tutti gli adempimenti necessari all’esecuzione e al pagamento delle somme ancora dovute.

Le spese del giudizio, distratte in favore del procuratore antistatario, seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto del carattere seriale della controversia e del non elevato livello di complessità, in relazione ai numerosi e analoghi precedenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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