Ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro sulla carta del docente (TAR Sardegna n. 1023 del 20.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato del giudice ordinario è ammesso quando l’amministrazione, dopo la notificazione del titolo esecutivo, non abbia dato esecuzione alla sentenza entro il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, come convertito. Il giudice amministrativo, accertato l’inadempimento, ordina all’amministrazione di dare completa esecuzione alla pronuncia nel termine fissato e, per il caso di persistente inottemperanza, nomina sin d’ora un commissario ad acta, organo ausiliario del giudice. Il commissario esegue il giudicato anche mediante il ricorso al pagamento in conto sospeso ex art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996. Le spese seguono la soccombenza dell’amministrazione inadempiente.
Il Fatto
La ricorrente, docente di ruolo, ha ottenuto dal Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, con sentenza n. 138/2025 del 5 marzo 2025, l’accertamento del diritto a fruire del beneficio della carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2021/2022, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione la somma complessiva di 2.000,00 euro, oltre interessi legali e rivalutazione.
La sentenza, notificata all’amministrazione il 19 aprile 2025, è passata in giudicato per mancata impugnazione, come da attestazione di cancelleria del 26 settembre 2025. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., chiedendo la condanna all’esecuzione e, in caso di persistente inottemperanza, la nomina di un commissario. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accerta dagli atti che la sentenza del giudice del lavoro è stata regolarmente notificata presso la sede reale del Ministero in data 19 aprile 2025 e che è divenuta definitiva. Il ricorso è stato proposto e notificato il 26 settembre 2025.
Alla luce di questi dati, il Tribunale ritiene inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, come convertito, che vieta al creditore di procedere a esecuzione forzata o a notificazione di precetto prima di tale termine. L’amministrazione, infatti, non ha posto in essere alcun adempimento.
La domanda di ottemperanza è quindi fondata e va accolta. Il Ministero è condannato a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia entro centoventi giorni dalla comunicazione in via amministrativa della decisione, o dalla notificazione se anteriore, riconoscendo il beneficio della carta elettronica secondo quanto stabilito dal giudice del lavoro.
Per il caso di persistente inottemperanza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il responsabile pro tempore della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente, anche a livello territoriale. Il commissario, quale organo ausiliario del giudice, a semplice richiesta della parte interessata, compirà tutti gli atti necessari all’esecuzione entro 90 giorni dalla richiesta.
Il commissario potrà eseguire la sentenza anche ricorrendo, in caso di incapienza dei fondi, ai capitoli di bilancio dedicati e all’istituto del pagamento in conto sospeso ex art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996. Non è previsto alcun compenso, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice. Le spese di lite, liquidate in 600,00 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, sono poste a carico del Ministero, con distrazione in favore del procuratore antistatario, in ragione della non complessità e della natura seriale del contenzioso.
Nota della Redazione
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