Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro su carta docente (TAR Lombardia n. 84 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il creditore può agire per il soddisfacimento del diritto accertato nel titolo esecutivo, munito di efficacia di giudicato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Il giudizio non ha contenuto costitutivo del credito: esso serve a consentire l’attuazione del diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne consegue che la quantificazione operata dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione, dovendosi verificare capitale residuo e interessi nella misura e nella decorrenza secondo il titolo e la legge. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, l’inerzia dell’ente legittima l’accoglimento del ricorso, l’assegnazione di un termine per il pagamento e la nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza.
Il Fatto
Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere alla ricorrente, a titolo di carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, la somma di euro 500,00 annui, oltre interessi o rivalutazione. La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata all’Amministrazione, che però non ha provveduto al pagamento.
La creditrice ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformarsi al giudicato, la condanna dell’ente ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che la pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’ente debitore. Essa si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il Tribunale precisa però la natura del giudizio: l’ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha soltanto la funzione di consentirne il soddisfacimento. La dimensione esatta del diritto discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne deriva che l’entità delle somme calcolate dalla ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione: per capitale residuo e interessi andranno verificati misura e decorrenza secondo il titolo e la legge (artt. 1283 e ss. cod. civ.).
Il Collegio accerta altresì il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge n. 30/1997, che le Amministrazioni dello Stato hanno dalla notificazione del titolo esecutivo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali di condanna al pagamento di somme di danaro.
Il ricorso è pertanto accolto, con declaratoria di inottemperanza e assegnazione all’ente di un termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti i versamenti già effettuati, degli accessori di legge e degli interessi maturati dopo la presentazione del ricorso, negli stessi limiti. I conteggi prodotti dal creditore non sono vincolanti per l’Amministrazione se non nei limiti degli artt. 1282 segg. cod. civ.
Per il caso di inutile decorso del termine, è nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvederà entro i successivi centoventi giorni. Nessun compenso è dovuto al commissario, rientrando l’attività nei suoi compiti istituzionali. Le spese sono integralmente compensate, avendo la stessa ricorrente proposto due distinti ricorsi di ottemperanza in relazione a un solo giudicato.
Nota della Redazione
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