Condono edilizio, onere del richiedente acquisire il parere sul vincolo idrogeologico (TAR Lazio n. 1891 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di condono edilizio relativo a opere abusive eseguite su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico, il parere favorevole dell’Amministrazione preposta alla tutela del vincolo deve essere acquisito dal richiedente il titolo in sanatoria, e non dal Comune procedente. L’art. 32 della legge n. 47 del 1985, richiamato dall’art. 39 della legge n. 724 del 1994, appresta in capo al privato la tutela contro il silenzio-rifiuto dell’Autorità, con la conseguenza che la diligenza impone di attivarsi anche in assenza di specifica richiesta comunale. La mancata presentazione dei documenti richiesti entro i tre mesi dall’integrazione notificata determina l’improcedibilità della domanda e il conseguente diniego, con effetto vincolato ex art. 39, comma 4, della legge n. 724 del 1994.
Il Fatto
I ricorrenti, comproprietari di un’unità immobiliare in Roma, subentrano al dante causa che aveva presentato nel 1988 istanza di condono ex legge n. 47 del 1985. Rigettata l’istanza dal Comune, il provvedimento viene annullato in sede giurisdizionale con sentenza del 2023, che impone all’Amministrazione di rideterminarsi sulla richiesta di conversione della domanda ai sensi della legge n. 724 del 1994.
Riaperta l’istruttoria, il Comune chiede dapprima documentazione integrativa, poi ulteriore documentazione tra cui il certificato del livello idrico della zona a rischio idraulico, da rilasciarsi a cura dell’Autorità di Bacino. Non ottenuto il certificato nei termini, e non presentate osservazioni al preavviso di rigetto, l’Amministrazione emette il diniego definitivo di condono. I comproprietari impugnano la determinazione dirigenziale deducendo eccesso di potere, violazione della normativa sul vincolo idrogeologico e lesione del legittimo affidamento.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale rigetta il ricorso muovendo da una precisazione in fatto: l’iter di riqualificazione dell’istanza ai sensi della legge n. 724 del 1994 era iniziato prima della sentenza che lo imponeva, e non dopo 120 giorni dalla stessa, sicché la censura sulla ritardata attivazione dell’Amministrazione è infondata.
Sul piano sostanziale la Corte ricostruisce il quadro normativo. L’art. 39 della legge n. 724 del 1994 rinvia ai Capi IV e V della legge n. 47 del 1985; l’art. 35 di quest’ultima disciplina il procedimento di sanatoria; l’art. 32, come modificato dall’art. 39 e poi dall’art. 2, commi 43 e 44, della legge n. 662 del 1996, subordina il rilascio del titolo in sanatoria, per le opere su immobili vincolati, al parere favorevole dell’Amministrazione preposta alla tutela del vincolo.
Per il vincolo idrogeologico la legge prevede la possibilità, per il richiedente, di ricorrere contro il silenzio-rifiuto in caso di inerzia protratta oltre 180 giorni. Da ciò il Tribunale deduce che è il soggetto richiedente, e non il Comune, a essere tenuto ad acquisire il parere, dovendosi premunire a prescindere da una specifica richiesta dell’Amministrazione. La diversa tesi dei ricorrenti non trova conforto nel dato normativo.
La Corte applica quindi l’art. 39, comma 4, della legge n. 724 del 1994, che correla alla mancata integrazione documentale entro tre mesi dalla richiesta un effetto vincolato: l’improcedibilità della domanda e il diniego per carenza di documentazione. Decorsi i 90 giorni dalla richiesta del 16 agosto 2023 senza alcun deposito, il diniego risulta legittimo. Nè rileva l’istanza di proroga non riscontrata, poiché dopo il preavviso di rigetto gli interessati non hanno fatto pervenire osservazioni, potendo invece esercitare il contraddittorio procedimentale.
Quanto alla dedotta disparità di trattamento rispetto ad altra sanatoria rilasciata al medesimo indirizzo, il Tribunale esclude l’identità delle situazioni: quella istanza, presentata nel 2004, è stata assoggettata a diversa normativa ed evasa nel 2013 secondo le regole vigenti ratione temporis. Il ricorso è dunque rigettato, con compensazione integrale delle spese di giudizio in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.