Accesso al registro presenze e verifica del rispetto dell’orario in concorso (TAR Puglia n. 1030 del 11.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di impugnazione degli esiti di una selezione pubblica, il diniego di ostensione del registro degli accessi alla sede dell’Ente è illegittimo quando la documentazione richiesta sia idonea a dimostrare circostanze non attestate univocamente dal verbale della commissione. Il verbale che riporta l’ora di presentazione del candidato costituisce documentazione derivata e non prova esaustiva dell’effettivo orario di ingresso nella struttura. Il registro è riscontro oggettivo e immediato e la sua conoscenza è necessaria per verificare la giustificabilità del ritardo e la regolarità della procedura. La richiesta di accesso non può essere respinta per carenza di interesse, poiché l’ostensione è strumentale alla piena difesa in giudizio. L’Ente che ha affidato a terzi il servizio di controllo degli accessi conserva il potere-dovere di acquisire i dati connessi allo svolgimento delle procedure selettive.
Il Fatto
La ricorrente impugnava davanti al TAR Puglia gli esiti di un avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio, indetto ex art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165/2001, per l’assunzione a tempo determinato di una unità di dirigente tecnico presso l’Agenzia regionale. Contestava l’ammissione alla prova orale del candidato poi risultato primo classificato, sostenendo che questi si fosse presentato oltre l’orario previsto dalla lex specialis.
La ricorrente chiedeva quindi l’accesso alla domanda di partecipazione del controinteressato in versione integrale e all’estratto del registro degli accessi alla sede operativa dell’Ente. L’Amministrazione rilasciava la domanda con parti oscurate e negava l’ostensione del registro, dapprima con nota di dicembre e poi con nota di gennaio, richiamando le ragioni già espresse. Nel frattempo interveniva la stipula del contratto con il controinteressato e la ricorrente rinunciava all’istanza cautelare. Il controinteressato proponeva ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio disattende l’eccezione di carenza di interesse sollevata dall’Ente. L’ostensione del registro degli accessi costituisce elemento di rilievo per l’accertamento della regolarità della procedura concorsuale. L’asserita sufficienza della documentazione già fornita è revocata in dubbio, perché l’ostensione è risultata parziale e inadeguata rispetto alle esigenze difensive.
Il passaggio centrale riguarda il rapporto tra verbale e registro. Il verbale della commissione attesta l’ora di arrivo del candidato, ma non fornisce prova univoca dell’effettivo orario di ingresso nella struttura. Tale circostanza è essenziale per verificare l’ammissibilità del candidato alla prova o la configurabilità di un ritardo colposo secondo i criteri della lex specialis. Il verbale è dunque documentazione derivata, mentre il registro costituisce riscontro oggettivo e immediato. L’eventuale scostamento temporale tra ingresso nell’edificio e presentazione alla commissione può inficiare la tesi dell’incolpevole inosservanza dell’orario.
Sul piano processuale, il Collegio ritiene superabile l’obiezione relativa alla mancata impugnazione degli atti successivi. Le note di gennaio hanno natura meramente confermativa, avendo l’Arpal espressamente richiamato le ragioni già esposte nella nota di dicembre. La giurisprudenza amministrativa citata — Cons. Stato, Sez. V, n. 3867/2018 e Cons. Stato, Sez. III, n. 8590/2021 — esclude la necessità di impugnazione specifica degli atti privi di autonoma lesività.
Quanto alla disponibilità del documento, l’Ente conserva il potere-dovere di richiedere al soggetto affidatario del servizio di vigilanza i dati connessi allo svolgimento delle procedure pubbliche, essendo il controllo degli accessi funzionalmente collegato alla regolarità delle selezioni. Le eccezioni fondate sugli artt. 5-bis e 2-sexies del d.lgs. n. 196/2003 risultano inapplicabili, trattandosi di dato anagrafico non riconducibile a categorie particolari. L’oscuramento operato su altri atti appare sproporzionato rispetto all’effettiva esigenza di tutela della riservatezza, restando ferma la legittimità dell’accesso integrale per verificare la corrispondenza tra requisiti dichiarati e titoli posseduti.
Il diniego è pertanto illegittimo e l’istanza di accesso va accolta. Il Collegio condanna l’Agenzia al pagamento delle spese della fase, liquidate in duemila euro oltre accessori, e ordina l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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