Difetto di prova reddituale non sanato dal sopravvenuto nel rinnovo del permesso (Cons. Stato n. 10308 del 23.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il principio secondo cui l’Amministrazione deve valutare gli elementi sopravvenuti nel rilascio del permesso di soggiorno opera esclusivamente con riferimento alle sopravvenienze verificatesi nel corso del procedimento amministrativo, non a quelle maturate in sede giudiziale. Il procedimento ha carattere temporalmente limitato e non tollera dilazioni sine die in attesa del perfezionamento dei presupposti. La documentazione prodotta in giudizio e relativa a periodi di imposta successivi a quelli esaminati dall’Amministrazione è pertanto irrilevante. Le dichiarazioni dei redditi prive del supporto della documentazione contabile e fiscale non dimostrano la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti. Le fatture provenienti unilateralmente dal richiedente, in assenza di prove di pagamento e di data certa, non possiedono valenza probatoria.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino nigeriano già titolare di permesso di soggiorno per motivi umanitari venuto a scadenza, chiedeva il rinnovo del permesso per lavoro autonomo. Il Questore di Latina negava il rinnovo rilevando carenze documentali: assenza di documentazione fiscale e contabile a supporto del dichiarato lavoro autonomo e redditi irrisori risultanti dai sistemi dell’Agenzia delle Entrate.
Il TAR Lazio, Sezione staccata di Latina, accoglieva l’istanza cautelare ordinando il riesame. In sede di riesame l’Amministrazione confermava il diniego. Il TAR respingeva il ricorso nel merito, applicando il principio tempus regit actum e salvando la possibilità di presentare nuova domanda. Il ricorrente appellava, deducendo tra l’altro che la restituzione dell’assicurata postale dimostrava il riconoscimento della sufficienza della documentazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il nodo dell’art. 5, comma 5, del T.U. immigrazione, invocato dall’appellante per sostenere la rilevanza delle sopravvenienze. La norma, osserva la Corte, si riferisce alle sopravvenienze verificatesi nelle more del procedimento amministrativo. Il dovere dell’Amministrazione di considerare tutti gli elementi dimostrativi dei requisiti deve conciliarsi con il carattere temporalmente limitato del procedimento, che non consente la dilazione sine die in attesa della maturazione dei presupposti.
Tale rilievo preclude di attribuire rilievo alla documentazione prodotta in giudizio (UNILAV, buste paga e certificazione unica), in quanto sopravvenuta ai provvedimenti impugnati e relativa a periodi di imposta successivi a quelli esaminati. Quanto alle annualità pertinenti, il ricorrente ha presentato le dichiarazioni ma ha omesso di produrre la documentazione contabile e fiscale idonea a corroborarne le indicazioni reddituali.
La Corte esamina quindi le singole annualità: per il 2020 la dichiarazione espone redditi ma nessun documento di supporto è stato prodotto; analoga valutazione vale per l’altra dichiarazione. Per il 2021 la documentazione da lavoro subordinato non è coerente con la motivazione della richiesta (lavoro autonomo) ed espone redditi irrisori, insufficienti a dimostrare la sufficienza economica. Le fatture depositate con i motivi aggiunti, provenendo unilateralmente dal richiedente e in assenza di documenti di pagamento, non possiedono valenza probatoria né conferiscono data certa.
Quanto al prospetto di bilancio escluso dall’Amministrazione perché privo di data certa, nessuna censura è stata ritualmente proposta. Infondata è la censura sulla restituzione dell’assicurata postale, dalla quale non è possibile estrapolare alcun riconoscimento di sufficienza, non essendo seguito il rilascio del titolo. Irrilevanti, infine, le doglianze sulla difficoltà di presentare nuova istanza, non appartenendo quel passaggio alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese e conferma dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con liquidazione del compenso al difensore.
Nota della Redazione
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