Elezioni provinciali, doppia preferenza nulla per elettore qualificato (TAR Lombardia n. 1135 del 02.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle elezioni del consiglio provinciale, disciplinate dal voto di lista con facoltà di esprimere una sola preferenza per un candidato della lista votata, il principio del favor voti non opera con la stessa ampiezza prevista per le consultazioni di primo livello. L’elettore è un elettore qualificato, sindaco o consigliere comunale, e lo standard di avvedutezza esigibile è più rigoroso. È pertanto nulla la scheda che rechi la preferenza scritta su entrambi i contrassegni di lista, poiché la doppia indicazione rivela una oggettiva equivocità che non consente di risalire in modo univoco alla volontà dell’elettore. Parimenti nulla è la scheda con preferenza apposta accanto al simbolo di una lista diversa da quella di candidatura, stante l’inammissibilità del voto disgiunto.
Il Fatto
Il ricorrente, candidato al consiglio provinciale nella lista risultata vincitrice, impugna il verbale delle operazioni dell’Ufficio Elettorale con cui è stata proclamata eletta un’altra candidata, sopravanzandolo di pochi punti. Chiede la correzione del risultato elettorale, con attribuzione della cifra elettorale ponderata maggiore e conseguente proclamazione.
La contestazione riguarda tre schede dichiarate nulle: due presso la medesima sottosezione e una presso un’altra, recanti preferenze in suo favore. Il Tribunale dispone una verificazione ai sensi dell’art. 66 cod. proc. amm., nominando il Prefetto con facoltà di delega. Il Ministero dell’Interno si costituisce eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio esamina l’eccezione di legittimazione passiva. Nel giudizio per l’annullamento dei verbali di proclamazione, la legittimazione spetta all’ente della cui elezione si tratta, non agli organi statali destinati a sciogliersi dopo la proclamazione. L’art. 130, comma 3, cod. proc. amm. individua univocamente l’ente passivamente legittimato. Il difetto di legittimazione del Ministero e della Prefettura è quindi dichiarato, con estromissione.
Nel merito, il Tribunale richiama il principio generale del favore per la validità del voto, secondo cui le ipotesi di nullità sono eccezione e vanno circoscritte ai casi in cui segni o scritture siano inoppugnabili o privi di ragionevole spiegazione. Tuttavia, tale criterio va calibrato sulla peculiarità delle elezioni provinciali.
Il Collegio ricostruisce l’evoluzione normativa: la legge 7 aprile 2014, n. 56 prevedeva il solo voto a un candidato; il D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni, ha introdotto il voto di lista con eventuale preferenza. Ne deriva il divieto di voto disgiunto. L’elettorato attivo è ristretto ai sindaci e ai consiglieri comunali, soggetti qualificati, rispetto ai quali lo standard di avvedutezza esigibile è più rigoroso.
Applicando tali coordinate, il Tribunale ritiene nulle le tre schede. Quanto alla scheda con preferenza accanto al simbolo della lista opposta, l’apposizione rende dubbio risalire alla volontà dell’elettore, in disparte l’inammissibilità del voto disgiunto. Quanto alle altre due, la doppia preferenza rivela una oggettiva equivocità, non spiegabile come mero errore da parte di elettori esperti nelle operazioni elettorali.
Il ricorso è quindi respinto. Nulla sulle spese per la mancata costituzione della Provincia e dei controinteressati. Il Collegio liquida in favore dei funzionari verificatori, in solido, la somma di € 1.500,00 a carico del ricorrente, visti gli artt. 83 e 130 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Nota della Redazione
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