Accettazione con beneficio di inventario è eccezione in senso lato rilevabile d’ufficio (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 32406 del 12.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario integra una eccezione in senso lato, non un diritto potestativo, e come tale è rilevabile d’ufficio dal giudice. Ove il fatto risulti già documentato in atti, il beneficio è invocabile dalla parte anche in assenza di specifica allegazione e con forme diverse da quelle dell’art. 484 cod. civ., pure nel giudizio di appello, senza che rilevi la contumacia degli altri chiamati. Effetto dell’istituto è la formazione di un patrimonio separato: l’erede risponde dei debiti ereditari non oltre il valore dei beni pervenuti e pagando soltanto con i beni ereditari, ai sensi dell’art. 490, primo e secondo comma, cod. civ.. Il ricorso che censuri l’omesso deposito dell’atto di accettazione è inammissibile se non rispetta il principio di autosufficienza di cui all’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ..

Il Fatto

Una lavoratrice ha svolto attività di badante alle dipendenze del de cuius e ha agito in giudizio per il pagamento delle retribuzioni e degli istituti accessori. Nel corso del giudizio di primo grado il datore di lavoro è deceduto e il processo è stato riassunto nei confronti dei due eredi.

La Corte d’appello di Catania, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato gli eredi al pagamento di una somma a titolo retributivo, ciascuno per la rispettiva quota ereditaria e nei limiti del beneficio di inventario. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi; gli eredi sono rimasti intimati.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava che gli eredi avevano omesso di depositare l’atto di accettazione con beneficio di inventario già in primo grado, creando un affidamento sulla successione integrale nella posizione del dante causa. La Corte lo dichiara inammissibile per violazione degli artt. 366, n. 6, e 369, n. 4, cod. proc. civ.: la ricorrente non ha trascritto, nemmeno nelle parti essenziali, gli atti su cui fondava la censura, né ha indicato dove reperirli nel fascicolo.

Nel percorso argomentativo la Corte ricostruisce l’istituto. L’art. 490 cod. civ. tiene distinto il patrimonio del defunto da quello dell’erede, formando un patrimonio separato che deroga al principio dell’art. 2740 cod. civ.. L’erede risponde dei debiti ereditari intra vires e cum viribus hereditatis, pagando soltanto con i beni ereditari e non con i propri.

Sul piano processuale la Corte richiama la distinzione tra eccezioni in senso stretto e in senso lato, e la giurisprudenza di Cass. Sez. Un. n. 10531/2013: l’accettazione con beneficio integra un’eccezione in senso lato, perché il legislatore non ne ha escluso la rilevabilità d’ufficio e non corrisponde all’esercizio di un diritto potestativo. Ove il fatto sia già documentato, il beneficio è invocabile anche in appello e rilevabile d’ufficio a favore degli altri chiamati, operando l’effetto espansivo dell’art. 510 cod. civ. fino a quando non vi sia accettazione pura e semplice o decadenza.

Il secondo motivo, relativo alla decadenza dal beneficio per inerzia degli eredi, è inammissibile: la questione non risulta affrontata nella sentenza impugnata e la ricorrente non indica in quale atto e momento processuale sarebbe stata introdotta, violando gli oneri di autosufficienza.

Il terzo motivo, sulle spese di lite, è non fondato. La Corte rileva che il credito retributivo è sorto nella sfera patrimoniale del de cuius e che gli eredi non hanno fatto valere un diritto proprio. La Corte d’appello non ha esplicitato alcun grave motivo ai sensi dell’art. 94 cod. proc. civ. che giustificasse la condanna personale degli eredi beneficiati, né la ricorrente deduce di aver prospettato simili circostanze. Il dispositivo di condanna pro quota è quindi conforme a diritto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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